Esclusione del socio, temporaneamente reintegrato, con sentenza del tribunale che respinge l'opposizione


Quando il socio escluso fa opposizione, il Tribunale può respingere l'opposizione, sancendo la legittimità dell'esclusione del socio.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2286, 2287, 2290, 2300, 2293 e 2315 c.c.

Sezioni di iscrizione nel R.I./REA

L'iscrizione dell'esclusione definitiva del socio, temporaneamente reintegrato a seguito della sospensione degli effetti della delibera, non modifica la sezione di iscrizione della società nel Registro delle imprese.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità DICHIARATIVA
     
  • Tipo adempimento: domanda di iscrizione nel Registro delle imprese

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni

  • Termine di presentazione della domanda: nessuno1
     
  • Sanzioni: non previste

1La domanda deve essere presentata successivamente al deposito in Cancelleria della sentenza del Tribunale che respinge l'opposizione all'esclusione.

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

Amministratore.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

  • Socio escluso
     
  • Professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 che deve risultare compilato con codice atto:

          A04 per la cessazione del socio

  • Un modello intercalare P1 per il socio escluso2

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare la dichiarazione d'incarico resa da un professionista nel caso in cui l'amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l'incarico alla presentazione della domanda

Esempio Distinta R.I. risultante dalla compilazione della modulistica


1Di cessazione se il socio cessa da tutte le cariche rivestite nella società, di modifica se cessa soltanto dalla carica di socio e mantiene le altre cariche rivestite nella società (per esempio, quella di responsabile tecnico ai sensi del D.M. 37/2008.
2La data di cessazione del socio per esclusione, in tal caso, coincide con la data di deposito in Cancelleria della sentenza che respinge l'opposizione alla delibera di esclusione.

Allegati alla domanda

Copia informatica1 semplice2, della sentenza del Tribunale che respinge l'istanza di opposizione.


1Copia per immagine su supporto informatico (ottenuta mediante scansione ottica) dell'atto cartaceo (provvedimento cautelare del Tribunale che dispone la sospensione degli effetti della deliberazione di esclusione del socio).
2Trattandosi di un atto non soggetto ad iscrizione nel Registro imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A-1 e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che presenta la domanda.

Registrazione dell'atto

Non prevista

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90,00
     
  • Imposta di bollo: euro 59,00 

 

Avvertenze

Sentenza del tribunale che respinge l'opposizione alla delibera di esclusione, senza che lo stesso Tribunale abbia cautelativamente sospeso gli effetti della delibera stessa: in questo caso, considerato che il socio risulta già cessato dalla qualifica ricoperta a seguito dell'esclusione deliberata degli altri soci, non deve essere presentata alcuna domanda al Registro delle imprese; qualora venga presentata, la domanda verrà rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore del Registro delle imprese.

Approfondimento

Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di esclusione, indipendentemente dal fatto che il socio escluso abbia proposto o meno opposizione davanti al tribunale, l'esclusione produce i suoi effetti giuridici, per cui lo stesso cessa di fare parte della società (quindi non partecipa più né agli utili né alle perdite) e matura il diritto alla liquidazione della sua quota.

Se il socio escluso fa opposizione, il Tribunale può:

  • respingere l'opposizione, sancendo la legittimità dell'esclusione del socio1

        oppure

  • accogliere l'opposizione, annullando la decisione di esclusione e disponendo la reintegrazione del socio nella società.

Gli effetti dell'esclusione cessano soltanto se e quando il tribunale, adito dal socio escluso, nel corso del giudizio di opposizione, decide la sospensione degli effetti dell'esclusione e reintegra, temporaneamente e in attesa della pronuncia in via definitiva sull'opposizione, il socio escluso, oppure pronuncia l'illegittimità della delibera dell'esclusione, a seguito della conclusione del giudizio reintegrando definitivamente il socio escluso.

Se il Tribunale, nel corso del giudizio di opposizione, decide la sospensione degli effetti della delibera di esclusione, il socio eslcuso è reintegrato temporaneamente con effetto dalla data di deposito in Cancelleria del provvedimento cautelare.

Se il Tribunale, al termine del giudizio, respinge l'opposizione, sancendo la legittimità dell'esclusione del socio, l'eventuale provvedimento di sospensione degli effetti della delibera di esclusione perde efficacia ed il socio è definitivamente escluso dalla società con effetto dalla data di deposito in cancelleria della Sentenza che ha respinto l'opposizione.

 

Pubblicità legale nel Registro delle Imprese

L' articolo 230 del codice civile pone a carico degli amministratori l'obbligo di dare pubblicità a tutte le modificazioni dell'atto costitutivo e agli altri fatti modificativi di cui è obbligatotoria l'iscrizione. Questo significa che, qualora il socio escluso sia stato temporaneamente reintegrato, in seguito al provvedimento cautelare della sospensione degli effetti della delibera i esclusione, la sua cessazione dalla qualifica ricoperta in società, a seguito della sentenza che respinge l'opposizione, costituisce una modificazione dell'atto costitutivo e pertanto la sua iscrizione nel registro delle imprese deve essere richiesta dagli amministratori.

La domanda deve essere presentata successivamente al deposito in Cancelleria della sentenza del Tribunale che respinge l'opposizione e non è soggetta a sanzione amministrativa.

L'obbligo di dare pubblicità a tale evento non può dirsi posto anche a carico del socio escluso poichè lo stesso, conseguentemente all'esclusione, perde ogni potere di gestione e cessa di far parte della società. Ma l'articolo 2290 del codice civile prevede, tuttavia, che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio debba essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei e che, in mancanza, lo stesso non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato (effetto nei confronti dei terzi). La pubblicità dell'esclusione del socio nel Registro delle imprese, quindi, non soddisfa soltanto l'interesse dei soci rimasti, evitando che il socio escluso possa continuare ad impegnare la società nei confronti dei terzi, soddisfa anche l'interesse del socio escluso in quanto esclude, dal momento in cui l'esclusione ha avuto effetto, ogni sua responsabilità verso i terzi per le obbligazioni sociali successivamente contratte, restando lo stesso responsabile per le obbligazioni sociali verso i terzi unicamente fino al giorno in cui si è perfezionata l'esclusione stessa.

Per questa ragione, e proprio in funzione di quanto dispone l'articolo 2290 c.c., il socio escluso è considerato "soggetto interessato", quindi legittimato alla presentazione della domanda di iscrizione della sua esclusione al Registro delle imprese, ciò che si può argomentare facendo riferimento anche a quanto prevede l'articolo 2189 del codice civile laddove stabilisce il principio generale secondo il quale le domande di iscrizione al Registro delle imprese sono presentate dai soggetti interessati.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.): lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio escluso, se non iscritto, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

L'ignoranza dell'esclusione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.


 1Tale provvedimento comporta la perdita di efficacia del provvedimento sospensivo eventualmente concesso nelle more del giudizio.

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 09:51

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 09:51

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