Discoteca/sala da ballo


Attività regolamentata

L’attività di gestione di discoteca/sala da ballo consiste nell’offrire, dietro il pagamento di un corrispettivo, intrattenimenti danzanti di carattere artistico-musicale, in locali aperti al pubblico, dove solitamente si possono anche consumare bevande alcoliche e non alcoliche.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al Comune competente per territorio

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento della licenza1 rilasciata dal Comune competente per territorio.


1Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi, presentata al SUAP del Comune competente per territorio. Si veda a riguardo l'ultimo periodo dell’articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, così come modificato dall’articolo 8 bis del  DL 8 agosto 2013, n. 91, convertito in Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’ articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune competente per territorio. 

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che devono possedere i requisiti sono quelli di cui all’ articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti rivolgersi al Comune competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Comune competente per territorio.

Descrizione dell?attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5,UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro Imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “discoteca/sala da ballo”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia Registro Imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di rilascio della licenza da parte del Comune e deve coincidere con la data di effettivo inizio.
N.B.  In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro Imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro Imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare copia semplice della licenza rilasciata dal Comune competente per territorio.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la licenza
La domanda/denuncia Registro Imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della licenza rilasciata dal Comune competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro Imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare copia semplice della licenza rilasciata dal Comune competente per territorio.

Sospensione dell’attività:
Nessuna documentazione.
Ripresa dell’attività:
Nessuna documentazione.
Cessazione dell’attività:
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), per ciascuna di esse, copia semplice della licenza rilasciata dal Comune competente per territorio.

Incompatibilità

L’attività di discoteca (sala da ballo) è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Esercizi che svolgono esclusivamente attività di intrattenimento e svago

Alla domanda/denuncia di inizio attività al Registro Imprese/REA di discoteca/sala da ballo occorre allegare, al fine di accelerare il procedimento, copia semplice della licenza rilasciata dal Comune competente per territorio.

Esercizi la cui attività principale è quella di intrattenimento e svago e che, in via aggiuntiva, forniscono pasti e bevande o solo bevande esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago

Alla domanda/denuncia di inizio attività al Registro Imprese/REA di discoteca/sala da ballo (attività principale) con somministrazione di alimenti e bevande (attività secondaria) occorre allegare, al fine di accelerare il procedimento, copia semplice della licenza rilasciata dal Comune competente per territorio e copia semplice della SCIA amministrativa1 e della SCIA sanitaria presentate al SUAP del Comune competente per territorio (vedi la sezione Avvertenze della scheda Somministrazione di alimenti e bevande).

Esercizi la cui attività principale è quella di somministrazione di alimenti e bevande e che, in via accessoria, forniscono semplice musica di accompagnamento

Alla domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/REA di somministrazione di alimenti e bevande occorre allegare, al fine di accelerare l’iter del procedimento:

  • nel caso si tratti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura è soggetta a programmazione comunale2: copia semplice dell’Autorizzazione rilasciata dal Comune dove ha sede il locale di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e copia semplice della SCIA sanitaria presentata al SUAP competente per territorio (vedi la sezione Avvertenze della scheda sulla Somministrazione di alimenti e bevande).
  • nel caso si tratti di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la cui apertura non è soggetta a programmazione comunale3copia semplice della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria presentate al SUAP del Comune competente per territorio (vedi la sezione Avvertenze della scheda sulla Somministrazione di alimenti e bevande).

L’attività accessoria di “semplice musica di accompagnamento”, ovvero svolta senza che venga richiesto il pagamento del servizio, non deve essere denunciata al Registro imprese/REA4.

 

1Gli esercizi nei quali sia prevalente l’attività di trattenimento e svago rispetto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggetti a criteri di insediamento di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge,  pertanto la loro apertura è soggetta all’istituto della SCIA  e non all’istituto dell’autorizzazione, si veda a riguardo l’articolo 8, comma 6, lett. a) della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38:”Non sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate: a) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest’ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L’attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell’attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento” e articolo 8, comma 8 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38: “Nei casi indicati al comma 6 le autorizzazioni sono costituite dalla denuncia di inizio attività (DIA) ora SCIA presentata da parte dell’interessato al comune ove ha sede l’esercizio, che attesta l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge…..omissis”.
2I Comuni individuano nell’ambito del proprio territorio delle aree nelle quali, per motivi imperativi di interesse generale quali ad esempio  ragioni di salute pubblica, di sicurezza, di tutela ambientale, conservazione del patrimonio nazionale e storico e artistico, particolari,  l’avvio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sottoposta ad  autorizzazione rilasciata nel rispetto dei criteri di insediamento, approvati ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 sulla base degli indirizzi di programmazione regionale di cui alla DGR 8 febbraio 2010,  n. 85-13268. Sul regime giuridico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e con riferimento alle nuove disposizioni normative introdotte dal D.lgs n. 59/2012 si vedano i chiarimenti della Regione Piemonte con Nota della Direzione Attività Produttive Regione Piemonte del 17 ottobre 2012 n. 15125/DB1607.
3Le attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate all’ articolo 8, comma 6, della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 non sono soggette a criteri di insediamento di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, pertanto la loro apertura è soggetta all’istituto della SCIA  e non all’istituto dell’autorizzazione.
4Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2014, n. 3668/C “Nei riquadri relativi alla descrizione delle attività non agricole, devono essere indicate solo le attività economiche con rilievo verso terzi: non vanno quindi indicate le attività accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all’impresa solo per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati al mercato”.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:57

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:57

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