DIRITTO ANNUALE
Nella sezione sono indicati gli importi, le istruzioni e le modalita' di pagamento del diritto attraverso il modello F24. Sono inoltre disponibili la Guida, la modulistica e la normativa di riferimento.
Novità
- Nota informativa n. 5/2012: Comunicazione PEC al Registro Imprese: aggiornata la normativa
- Appendice alla guida sulle sanzioni del Registro Imprese per i nuovi importi
- Nota informativa n. 4/2012: Comunicazione PEC al Registro Imprese
- Nota informativa n. 1/2012: Novità in materia di certificati del Registro Imprese
- Nota informativa n. 2/2012: Rilascio della CNS su appuntamento presso le sedi decentrate
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Aggiornamento. Per l’anno 2012, con nota del 27 dicembre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, sono state confermate le misure del diritto annuale già definite per l’anno 2011, sia nelle misure fisse che nelle fasce di aliquote di fatturato.
In questa sezione - www.to.camcom.it/dirittoannuale - è disponibile la documentazione relativa al diritto annuale.
per qualsiasi informazione relativa al diritto annuale
sarà possibile rivolgersi al NUMERO BLU DI ASSISTENZA
848-580009
o all’indirizzo info.dirittoannuale@to.camcom.it
Tutti i soggetti iscritti al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) e le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa.
Gli altri soggetti iscritti nel Registro delle imprese sono tenuti al versamento del diritto commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.
Dal 2011, pertanto, per alcune tipologie di soggetti, si sono verificate innovazioni nella determinazione delle misure del diritto annuale: in particolare le società semplici e le società tra avvocati sono tenute al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato, mentre tutte le imprese individuali iscritte o annotate nel Registro delle imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale definito in misura fissa.
Il Ministero dello sviluppo economico con il decreto annuale ha definito le aliquote e le fasce di fatturato, gli importi del diritto in cifra fissa e, per i soggetti interessati dalle innovazioni normative, un regime transitorio.
Per le modalità di determinazione del fatturato si rimanda alla pagina specifica.
L'IMPRESA PER CALCOLARE L'IMPORTO DEL DIRITTO DA VERSARE POTRA' UTILIZZARE IL foglio di calcolo in formato excel, che contiene tre fogli:
- il primo è predisposto per le imprese che sono tenute al versamemento del diritto commisurato al fatturato che dovranno inserire il fatturato dell'esercizio precedente e, se esistenti, il numero delle unità locali iscritte nella provincia di Torino alla data del 1° gennaio;
- il secondo riguarda le imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa che potranno usufruirne per il calcolo totale da versare in presenza di più unità locali iscritte in provincia al 1° gennaio;
- il terzo foglio elenca le Camere di commercio che hanno applicato la maggiorazione.
- Avviso alle imprese 2011 (file in formato pdf - 2 pagine, 34 Kb)
Documento riassuntivo con importi, modalità e termini di pagamento.
- Mailing 2011
Alle imprese viene inviata una lettera informativa con le indicazioni necessarie per la determinazione dell´importo del diritto annuale e le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Scarica il file Mailing 2011 diritto in base al fatturato (2 pagine - 28 Kb)
Scarica il file Mailing 2011 diritto in misura fissa (2 pagine - 26 Kb)
MODALITA' DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE
Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese al 1° gennaio di ogni anno, e i soggetti REA, devono provvedere al pagamento del diritto annuale esclusivamente attraverso il modello F24 telematico.
Le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno, e i nuovi soggetti REA, pagano il diritto annuale secondo le modalità indicate.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.
Per il pagamento del diritto annuale NON devono essere utilizzati bollettini postali o simili.
Attenzione alle truffe: le imprese devono diffidare di ogni richiesta di pagamento relativa all´iscrizione in presunti annuari, registri e repertori, ovvero relativa a presunte prestazioni assistenziali e previdenziali avanzate da organismi privati, che nulla hanno a che vedere con il pagamento obbligatorio del diritto annuale né con l´iscrizione in registri tenuti dalla Camera di commercio.
Si rammenta infine che secondo quanto prevede l'art. 24 della L. n. 449/97 il Registro delle Imprese non rilascia più certificati alle imprese che alla data del 1° gennaio dell'anno corrente non risultino in regola con il pagamento del diritto annuale dell'anno precedente.
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Diritto annuale
| Riferimento | N. Blu 848-580009 - Info e-mail:info.dirittoannuale@to.camcom.it |
| Indirizzo | Via San Francesco da Paola 24 - primo piano 10123 Torino |
| Telefono | +39 011 571 6242/3 |
| Fax | +39 011 571 6245 |
| diritto.annuale@to.camcom.it | |
| Orari | dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.15 |
| URL | http://www.to.camcom.it/dirittoannuale |
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