Deposito bilancio consolidato della società controllante eseguito dalla società controllata (sub holding)


Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 27 commi 3 e 5 del D.Lgs. 127/91 la società controllata può avvalersi dell'esonero dalla redazione di un proprio bilancio consolidato depositando il bilancio consolidato della società controllante.

Il deposito del bilancio consolidato della società controllante, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 27 commi 3 e 5 del D.Lgs. 127/1991, é eseguito in proprio anche dalla società controllata che a sua volta controlla altre società. In presenza di queste condizioni, infatti, la sub-holding non è tenuta alla redazione di un proprio bilancio consolidato riferito al sotto-gruppo di imprese che controlla.

Riferimenti normativi:

Art  27, commi 3, 4, 5 del D.Lgs. n. 127/1991

D.lgs 18 agosto 2015 n. 139

Termine: nessuno

Sanzioni:  non previste

Soggetti obbligati: legale rappresentante della società controllata: in mancanza di una specificazione da parte della norma, si ritiene che obbligato alla presentazione della domanda sia il legale rappresentante della società controllata.

Soggetti legittimati:

  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica

Si ricorda che per il deposito del bilancio consolidato della società controllante da parte della società controllata devono essere utilizzate le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it e che lo stesso non rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. 

  • Modello B deve risultare compilato nel riquadro DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE, nel quale deve essere indicato il tipo di bilancio, la data di chiusura dell’esercizio, la data di approvazione del bilancio di esercizio1 e che il soggetto è esonerato dal bilancio in XBRL

    con codice atto:

714 per il deposito del bilancio
 

  • Modello Note in cui deve risultare:
     
  • la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda, attestante quanto segue: “Il bilancio consolidato della società controllante .........(indicare la denominazione della società) è stato pubblicato nel Registro imprese di...., ove è situata la sede principale della società, in data...(indicare eventualmente altri estremi dell’avvenuta pubblicazione)”, qualora alla domanda non sia allegata copia della documentazione comprovante la pubblicità del bilancio consolidato nel Registro delle imprese competente2;
  • a dichiarazione resa dal soggetto legittimato che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: “La variazione dell’indirizzo della sede legale è stata disposta in data… dal Comune di… a seguito di variazione toponomastica”, qualora non sia allegata la copia della documentazione comprovante la variazione toponomastica rilasciata dal Comune o la dichiarazione sostitutiva attestante la variazione medesima; - See more at: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15753#sthash.1ayLovrD.dpuf

    a dichiarazione resa dal soggetto legittimato che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: “La variazione dell’indirizzo della sede legale è stata disposta in data… dal Comune di… a seguito di variazione toponomastica”, qualora non sia allegata la copia della documentazione comprovante la variazione toponomastica rilasciata dal Comune o la dichiarazione sostitutiva attestante la variazione medesima; - See more at: http://www.to.camcom.it/Page/t01/view_html?idp=15753#sthash.1ayLovrD.dpuf

    la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui  il legale rappresentante della società controllata, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.


1Il campo “data di approvazione del bilancio” deve essere compilato obbligatoriamente, pertanto, si suggerisce di indicare come data di approvazione la data di deposito del bilancio.
2Dichiarazione eventuale che consente alla società controllata di omettere l’allegazione del bilancio consolidato, della relazione sulla gestione e della relazione di revisione legale, qualora il bilancio consolidato sia già stato depositato dalla controllante.

Allegati: bilancio consolidato in formato PDF/A
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

Il bilancio consolidato della società controllante1 (prospetto contabile e nota integrativa),  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata2 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata2 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

Il bilancio consolidato della società controllante1,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori) può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20003 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20054 utilizzando l'apposita formula

 


1Nel caso in cui la società controllante abbia sede in un paese straniero il bilancio consolidato della società controllante e gli allegati allo stesso devono essere redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

2Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

3La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

4La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

 

Allegati: relazione sulla gestione
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione sulla gestione sul consolidato della società controllante,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori), può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dagli amministratori o dai liquidatori
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata1 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata1 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione sulla gestione sul consolidato della società controllante,  in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome dei soggetti che l'hanno redatta (amministratori/liquidatori) può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20002 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20053 utilizzando l'apposita formula
     

1Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

2La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

3La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

Allegati: relazione di revisione legale
  1. Il documento è formato in origine come documento informatico

La relazione di revisione legale sul consolidato della società controllante, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "FIRMATO DIGITALMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del sindaco/i1 o revisore/legale rappresentante della società di revisione2 che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • originale informatico (ex art. 21, comma 2 del D.Lgs. 82/2005) o duplicato informatico (ex art. 23-bis, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) sottoscritto digitalmente dal sindaco/i o revisore/legale rappresentante della società di revisione
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata3 conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/2000 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata3 prodotta ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata3 conforme ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 utilizzando l'apposita formula
  1. Il documento è formato in origine come documento cartaceo

La relazione di revisione legale sul consolidato della società controllante, in formato .pdf/A-1, riportante la denominazione della società, la data di redazione e l'indicazione "IN ORIGINALE FIRMATO AUTOGRAFAMENTE DA..." seguita dal nome e cognome del sindaco/i1 o revisore/legale rappresentante della società di revisione2 che l'ha redatta, può essere allegata in una delle seguenti forme:

  • copia informatica sottoscritta dal Professionista incaricato e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell'art. 31, comma 2 quinquies, della Legge n. 340/20004 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 , comma 3, del D.Lgs. n. 82/20055 utilizzando l'apposita formula
  • copia informatica sottoscritta dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/20055 utilizzando l'apposita formula

 


1Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall’organo di controllo interno (sindaco unico/collegio sindacale).

2Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall’organo di controllo esterno (revisore legale dei conti/società di revisione legale dei conti).

3Il nome e cognome dei soggetti che hanno sottoscritto il documento devono essere indicati in calce allo stesso, prima della dichiarazione.

4La copia informatica può essere copia per immagine, derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto, oppure può essere copia informatica che riproduce il contenuto dell'atto cartaceo.

5La copia informatica deve essere una copia per immagine derivante da scansione ottica dell’atto originale cartaceo, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto.

 

Documentazione comprovante la pubblicazione del bilancio consolidato della controllante alternativa agli allegati sopraindicati

Se la società controllante ha sede legale in Italia, in alternativa ai documenti sopraindicati,  è possibile allegare la documentazione comprovante l’avvenuta pubblicazione del bilancio consolidato della società controllante nella sede di appartenenza:

  • Copia informatica1 semplice2 della ricevuta di protocollo, rilasciata dal competente Registro delle imprese, comprovante l’avvenuta pubblicazione del bilancio consolidato della controllante nella provincia nella quale è ubicata la sede principale di questa società.

Oppure


1Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo.

2Trattandosi di un documento non soggetto ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo stesso sia allegato in formato pdf/A e che sia sottoscritto digitalmente dal soggetto che presenta la domanda.

3Qualora la stessa dichiarazione non sia resa nel Modello Note, allegato al modello S2, come indicato nella sezione Modulistica.

4Vale quello eventualmente già allegato ai fini della presentazione e della sottoscrizione della domanda.

Registrazione dell'atto

Non prevista.

Importi

Diritti di segreteria: € 62,40, esente se start-up innovativa o incubatore certificato1

Imposta di bollo: € 65,00, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa2


1L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato.

2L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dalla data di costituzione in caso start-up innovativa, cinque anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale in caso di incubatore certificato o PMI innovativa.

Avvertenze
 
Approfondimento

Le società controllanti, a loro volta controllate (cosiddette sotto-capogruppo o sub-holding), sono esonerate dall’obbligo di redazione del proprio bilancio consolidato, quando la società controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della società controllata, ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta, almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio, da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale.

Tale esonero è subordinato alle condizioni indicate nel comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 27 del D.L.gs. n. 127/1991.

Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio, la quale deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

Tali società devono redigere e depositare nel Registro delle imprese esclusivamente copia del proprio bilancio di esercizio e depositare copia del bilancio consolidato della società controllante.

Ciò non vale però per le società controllanti, a loro volta controllate da altra società avente sede legale in uno stato non appartenente all'Unione europea, le quali invece devono obbligatoriamente redigere e depositare anche copia del proprio bilancio consolidato, posto che le stesse non rientrano nelle ipotesi di esonero previste dal decreto. 
 

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

La domanda di deposito del bilancio consolidato della società controllante, corredata dalla relazione sulla gestione e dalla relazione di revisione legale, deve essere presentata al Registro delle imprese dove ha sede la società controllata da un legale rappresentante della società controllata medesima.

La legge non prevede un termine per la presentazione di questa domanda né impone alla società controllante di redigere il bilancio consolidato nel formato elaborabile XBRL.

Gli effetti della pubblicità legale nel Registro delle imprese sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2448 c.c.): il bilancio consolidato della controllante depositato dalla controllata se non depositato, non può essere opposto ai terzi da chi è obbligato a richiedere il deposito, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

 

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Ultima modifica
Mercoledì, Aprile 10, 2024 - 17:43

Aggiornato il: Mercoledì, Aprile 10, 2024 - 17:43

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