Decisione di fusione


La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. La decisione di fusione deve essere depositata per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Ufficio competente

Registro delle imprese della provincia nella quale è ubicata la sede legale della società.

Riferimenti normativi

Artt. 2502, 2502-bis c.c.

Regime pubblicitario - Tipo adempimento

  • Regime pubblicitario: pubblicità DICHIARATIVA1/COSTITUTIVA2
     
  • Tipo di adempimento: domanda di iscrizione e deposito nel Registro delle imprese 

1Se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società di persone.
2Se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società di capitali.

Termini di presentazione della domanda - Sanzioni


1La decisione di fusione viene equiparata, per sostanza ed importanza, alle modifiche del contratto sociale e che, per simmetria delle forme, richiamano quella prevista per l’atto costitutivo, di conseguenza, i termini per presentare al Registro imprese la domanda di iscrizione della decisione di fusione, sono gli stessi previsti per le modifiche dell’atto costitutivo.
2Quando si applica l’art. 2436 c.c. (se la società risultante dalla fusione è una società di capitali) e le autorizzazioni previste dallo stesso articolo siano rilasciate successivamente alla stipulazione del’atto pubblico, ai sensi dell’art. 223 quater delle disposizioni transitorie del c.c..
 

Soggetti obbligati alla presentazione della domanda

  • Socio amministratore1
  • Notaio

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

 


1Se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società di capitali, il soggetto obbligato a presentare la domanda è il Notaio (vedi Avvertenze).
2Quando la domanda di iscrizione della decisione di fusione è presentata dal Notaio a norma dell’art. 2436 c.c. (se la società risultante dalla fusione è una società di capitali).

Soggetti legittimati a presentare la domanda in luogo dei soggetti obbligati

  • Professionista incaricato
     
  • Notaio: in qualità di Notaio autenticante, ai sensi dell'art. 31, comma 2-ter, della legge n. 340/2000, soltanto quando la società incorporante o risultante dalla fusione non è una società di capitali (per cui il Notaio, in veste di legittimato in via secondaria, presenta la domanda in luogo dell’amministratore, legittimato in via primaria).

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica obbligatoria ed eventuale

  • Modello S2 deve risultare compilato nel riquadro 11/FUSIONE con codice atto A161

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    la dichiarazione  resa dal soggetto che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: ”Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di…(notaio, socio amministratore, professionista incaricato) dichiara che in data … tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, hanno rinunciato alla redazione della relazione dell’organo amministrativo e/o degli esperti e/o della situazione patrimoniale2
    e/o
    la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di…(notaio, socio amministratore, professionista incaricato) dichiara che il progetto di fusione è stato pubblicato in data … sul sito internet….. della società3
    e/o
    l’indicazione degli estremi di deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi nel Registro imprese di competenza, delle società partecipanti alla fusione4 (n. di protocollo, data di deposito e provincia)
    e/o
    la dichiarazione resa dal soggetto che presenta la domanda, rispettando il seguente testo: “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di…(notaio, socio amministratore, professionista incaricato) dichiara che la società ha optato per il regime fiscale semplificato pertanto non è tenuta a redigere il bilancio di esercizio5
    e/o
    la dichiarazione d’incarico resa da un professionista nel caso in cui il socio amministratore della società, privo del dispositivo di firma digitale, conferisca allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda

1) Progetto di fusione depositato dalla società incorporata
Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica
2) Progetto di fusione depositato dalla società incorporante
Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica
3) Progetto di fusione depositato dalla società partecipante alla fusione mediante costituzione di nuova società
Esempio Distinta R.I.
risultante dalla compilazione della modulistica


1Nel caso vengano anche deliberate modifiche dei patti sociali indipendenti dalla fusione, quindi, con efficacia immediata, e le stesse si vogliono iscrivere con la stessa domanda con la quale si richiede l’iscrizione della decisione di fusione, nel modello S2 devono risultare compilati anche i relativi riquadri
2La dichiarazione può essere resa nel Modello Note, allegato al modello S2, in caso di rinuncia alla redazione di uno o più documenti, quando previsto, quando la stessa non sia stata già espressa in atto o tramite dichiarazione di rinuncia allegata alla domanda e deve riferirsi esclusivamente ai documenti in ordine ai quali i soci hanno espresso la loro rinuncia.
3Qualora lo stesso non sia stato pubblicato nel Registro delle imprese competente, bensì sul sito internet della società.
4Qualora alla fusione partecipino società di capitali, l’allegazione dei bilanci alle stesse riferiti può essere sostituita dall’indicazione nel Modello Note, allegato al modello S2, degli estremi dell’avvenuto deposito degli stessi nel Registro delle imprese competente (n. di protocollo, data di deposito e provincia) solo se già evasi. Quelli riferiti alle società di persone, invece, devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda poiché non è previsto il loro deposito annuale presso il Registro delle imprese.
5Se la società ha optato per il regime fiscale semplificato, non è obbligata a redigere il bilancio di esercizio. In questo caso, se ciò non risulta già dalla decisione dei soci, occorre dichiarare tale esonero nel Modello Note allegato al modello S2.

Allegati della domanda

I documenti che per legge devono essere depositati con la decisione di fusione sono numerosi e di varia natura e rivestono, in origine, forme diverse. E’ prassi diffusa allegare all’atto, quando redatto nella forma dell’atto pubblico, alcuni o tutti i documenti come parte integrante dello stesso, facilitando, di conseguenza, il deposito degli stessi. I documenti allegati all’atto pubblico come parte integrante, infatti, ne assumono la stessa forma.

Quando, invece, i documenti sono allegati alla domanda nella loro forma originaria, l’autenticità degli stessi deve essere garantita attraverso l’apposizione di firme digitali o di dichiarazioni di conformità nel rispetto delle normative vigenti.
 

  • Se l’atto è redatto nella forma dell’atto pubblico, gli allegati costituiscono parte integrante dell’atto e sono contenuti tutti nello stesso file che contiene quest’ultimo:
    • Decisione dei soci, comprensiva dei documenti di cui all’art. 2501- septies1,  allegati all’atto come parte integrante, inseriti in un unico file da produrre nella seguente forma: copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052
       
  • Se l’atto è redatto nella forma dell’atto pubblico, gli allegati costituiscono parte integrante del’atto, ma sono contenuti ciascuno in un file separato:
    • Decisione dei soci
    • Progetto di fusione comprensivo dell’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o dello statuto dell’incorporante
    • Relazione dell’organo amministrativo (eventuale)3
    • Relazione degli esperti (eventuale)3
    • Relazione di stima (eventuale)4
    • Situazione patrimoniale di ciascuna società partecipante alla fusione (eventuale)5
    • Bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione6
      da allegare tutti nella seguente forma: copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052 
       
  • Se l’atto è redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata e gliallegati non costituiscono parte integrante dell’atto e sono contenuti ciascuno in un file separato:
    • Decisione dei soci da allegare nella seguente forma: copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052
    • Progetto di fusione comprensivo dell’atto costitutivo della società risultante dalla fusione o dello statuto dell’incorporante
    • Relazione dell’organo amministrativo (eventuale)3
    • Relazione degli esperti (eventuale)3
    • Relazione di stima (eventuale)4
    • Situazione patrimoniale di ciascuna società partecipante alla fusione (eventuale)5
    • Bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuna società partecipante alla fusione6 
      da allegare tutti in una delle seguenti forme:
      • Copia informatica di originale cartaceo, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052
      • Copia informatica7, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal/i soggetto/i che ha/hanno redatto e sottoscritto in originale il documento allegato
      • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica)8, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda e dallo stesso dichiarata prodotta ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.lgs. n. 82/20059
         
  • Rinuncia10alla redazione della relazione dell’organo amministrativo e/o della relazione deli esperti e/o della situazione patrimoniale (eventuale)11 da allegare in una delle seguenti forme:
    • Copia informatica12 semplice13 del documento nel quale è stata formalizzata la rinuncia sottoscritta da tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto

    • Dichiarazione sostitutiva del soggetto che presenta la domanda (eventuale)14(notaio, socio amministratore, professionista incaricato), resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la rinuncia di tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, alla redazione della relazione dell’organo amministrativo e/o degli esperti e/o della situazione patrimoniale  sottoscritta digitalmente dallo stesso. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta autografamente dall’amministratore, in quanto privo del dispositivo di firma digitale, alla domanda deve essere allegata, in file a parte, codificato con il codice E20, copia semplice del documento di identità dell’amministratore15.

1Progetto di fusione, relazione dell’organo amministrativo, relazione degli esperti, relazione di stima (in caso di fusione con società di capitali), situazione patrimoniale, bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione.
2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell' originale cartaceo, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce al documento:
"Il sottoscritto ... (nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, che la copia del presente......(indicare il tipo di documento), in formato .PDF/A-1, è conforme all’originale. Lì, ... (indicare luogo e data)”.
3La relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
4In caso di fusione con società di capitali deve essere redatta la relazione di stima del patrimonio a norma dell’art. 2343 c.c., dai soggetti di cui all’art. 2501-sexies c.c.., commi tre e quattro.
5La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.
6Qualora alla fusione partecipino società di capitali, i bilanci allegati devono essere comprensivi delle relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale. L’allegazione dei relativi bilanci può essere sostituita dall’indicazione nel Modello Note, allegato al modello S2, degli estremi dell’avvenuto deposito nel Registro delle imprese competente (n. di protocollo, data di deposito e provincia).
7Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante la firma autografa del/i soggetto/i che ha/hanno sottoscritto i documenti originali  oppure copia del documento informatico che riproduce il contenuto dell’atto cartaceo riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/i soggetto/i che risulta/risultano aver firmato i documenti originali oppure copia dell’originale informatico riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome del/i soggetto/i  che risultano aver firmato i documenti originali.
8Solo se copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante le firme autografe del/i soggetto/i che hanno sottoscritto i documenti originali.
9La dichiarazione, inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine degli allegati, deve essere resa rispettando la seguente formula:
"Il sottoscritto ... (nome e cognome della persona che presenta la domanda) dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente... (indicare il tipo di documento), in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto".
10Quando prevista.
11Se manifestata e se non risultante già dalla decisione di fusione né dal Modello Note, allegato al modello S2.
12Copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto cartaceo (rinuncia) riportante le firme autografe di tutti i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto.
13Trattandosi di atto/i non soggetto/i ad iscrizione nel Registro delle imprese, da allegare alla domanda a scopo meramente probatorio, non occorre che lo/gli stesso/i sia/siano allegato/i in formato pdf/A-1 e che sia/siano sottoscritto/i digitalmente dal socio, né da altro soggetto che presenta la domanda. 
14Qualora la stessa dichiarazione non sia stata resa nel Modello Note, allegato al modello S2, come indicato nella sezione Modulistica.
15Vale quello eventualmente già allegato ai fini della presentazione e sottoscrizione della domanda.

 

Registrazione dell'atto

Obbligatoria1

La registrazione, deve essere comprovata come di seguito indicato:

  • dal timbro apposto, sulla copia della decisione di fusione, dall’Agenzia delle Entrate;

oppure,

  • apponendo in calce alla decisione di fusione, allegata alla domanda, la formula: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero...”

oppure,

  • nell’ipotesi  in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione: “Effettuata la registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero in corso di attribuzione”.
 
1E’ consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 131/86 solo in caso di deposito effettuato dal notaio a norma dell’art. 2436 c.c., quando la società risultante dalla fusione è una società di capitali.

 

Importi

  • Diritti di segreteria: euro 90.00
     
  • Imposta di bollo: euro 59.00, se sussistono i presupposti è possibile assolvere l’imposta di bollo tramite il Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Avvertenze

  • Forma dell’atto: la decisione di fusione viene annoverata tra le modifiche che necessitano, come forma obbligatoria, quella dell’atto pubblico o della scrittura privata, in quanto equiparabili, per sostanza ed importanza, alle modifiche del contratto sociale (che per simmetria delle forme richiamano quella prevista per l’atto costitutivo).

  • Società risultante dalla fusione:se di capitali la decisione di fusione deve rivestire la forma dell’atto pubblico. In tal caso si applica l’articolo 2436 c.c.

  • Termine per la decisione in ordine alla fusione: tra l’iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione o la sua pubblicazione nel sito internet della società e la data fissata per la decisione devono intercorrere almeno trenta giorni1, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime (art. 2501-ter u.c., c.c.)2.

  • Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni – termine dimezzato per la decisione in ordine alla fusione: se alla fusione non partecipano società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative per azioni, tra l’iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione o la sua pubblicazione nel sito internet della società e la data fissata per la decisione  devono intercorrere almeno quindici giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

  • Progetto di fusione pubblicato nel sito internet della società: in questo caso, nel Modello Note, allegato al modello S2, occorre indicare che il progetto di fusione è stato pubblicato sul sito internet della società, precisando la data in cui lo stesso è stato pubblicato.

  • Bilanci società di persone: se la società ha optato per il regime fiscale semplificato, non è obbligata redigere il bilancio di esercizio. In questo caso, se ciò non risulta già dalla decisione dei soci, occorre indicare tale esonero nel  Modello Note, allegato al modello S2.

  • Relazione di stima in caso di fusione di società di persone con società di capitali: in questo caso, deve essere redatta una relazione sul patrimonio della società di persone a norma dell’articolo 2343 c.c.. La redazione della relazione di stima deve essere affidata agli stessi soggetti che hanno redatto la relazione degli esperti3 (se non derogata), e deve essere depositata con gli altri documenti presso la sede sociale, come previsto dall’art. 2501-septies c.c.. Deve essere presentata insieme alla decisione di fusione quale allegato alla relativa domanda di iscrizione nel Registro imprese. Tale relazione non è rinunciabile con consenso unanime dei soci e degli altri possessori di strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.

  • Relazione dell’organo amministrativo: la relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione4.

  • Relazione degli esperti - rinuncia: la relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione4.

  • Situazione patrimoniale – rinuncia/sostituzione: può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio purché questo sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione presso la sede della società oppure in cui lo stesso è stato pubblicato sul sito Internet di questa. La situazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, di ciascuna delle società partecipanti alla fusione4.

  • Bilancio esercizio depositato, ma non ancora evaso:se alla fusione partecipano società di capitali, il bilancio non ancora evaso deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda, non essendo sufficiente la sola indicazione nel Modello Note, allegato al modello S2, degli estremi dell’avvenuto deposito, poiché lo stesso oltre a non essere stato ancora archiviato otticamente, per cui non è ancora rilasciabile in copia a chiunque ne faccia richiesta, potrebbe anche risultare irregolare e, di conseguenza, essere assoggettato a provvedimento di rifiuto da parte del Conservatore.

  • Fusione a seguito acquisizione con indebitamento - obbligo relazione dell’organo amministrativo e degli esperti: essendo necessario fornire nelle relazioni degli amministratori e degli esperti le particolari indicazioni previste dall’articolo 2501-bis, c.c., non è possibile  rinunciare alla loro redazione, così come invece consentito per il procedimento ordinario di fusione rispettivamente dagli artt. 2501-quinquies, comma 4 e 2501-sexies, comma 8, c.c.

  • Fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento – semplificazioni non previste:  a questo tipo di fusioni non si applicano le semplificazioni previste per le fusioni semplificate (incorporazione di società interamente possedute)5 e per le fusioni per incorporazione di società possedute al 90%6.
  • Modifiche al progetto di fusione:. se la decisione di fusione apporta al progetto di fusione le modifiche previste dall’articolo 2502-ter c.c.7, il progetto di fusione non deve essere nuovamente  depositato nel Registro delle imprese in quanto le modifiche risulteranno dal progetto approvato dai soci, allegato alla delibera di fusione.

  • Data di efficacia della fusione - effetti differiti:  la fusione ha effetto quando è eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione nel Registro delle imprese (art. 2504-bis). Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva. Se prevista, la stessa deve essere pubblicizzata con la domanda con la quale si richiede l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di fusione.

  • Modifiche patti sociali indipendenti dalla fusione: se i soci, in sede di decisione in ordine alla fusione assumono ulteriori decisioni da questa indipendenti, modificative dei patti sociali, l’iscrizione di queste ultime può essere richiesta con la stessa domanda con la quale si richiede l’iscrizione della decisione di fusione.

  • Fusioni per incorporazione di società interamente possedute (fusione semplificata”) – relazione degli amministratori e degli esperti non necessarie: quando la società controllante incorpora una società già interamente posseduta, la fusione è anomala e il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario. Per espressa previsione di legge, non sono necessarie né la relazione degli amministratori e né quella degli esperti, né la relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali8. Tuttavia, qualora le società decida di redigerle ugualmente e di depositarle nel Registro imprese insieme alla decisione di fusione, le relazioni devono rivestire la stessa forma richiesta per l’iscrizione degli allegati obbligatori.

  • Incorporazione di società possedute al 90% - situazione patrimoniale, relazione dell’organo amministrativo e degli esperti non necessarie: quando la società controllante incorpora una società posseduta al 90%, il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario. Per espressa previsione di legge, non sono necessarie la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo, la relazione degli esperti né la relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

  • Forma dei documenti allegati alla decisione di fusione: ad esclusione di quelli allegati come parte integrante della decisione di fusione, non è necessario che i documenti allegati alla stessa rivestano tutti la stessa forma. E’ possibile allegare alla domanda alcuni documenti in formato originale informatico e altri in copia conforme.
    Questi documenti possono quindi essere:
    • tutti in formato originale, cioè sottoscritti digitalmente dai soggetti che li hanno redatti e che ne sono legalmente i responsabili9;
    • tutti in copia conforme all’originale, dichiarata e sottoscritta digitalmente dal soggetto legittimato dalle vigenti norme;
    • alcuni in originale, altri in copia conforme10.

1Il termine è ridotto alla metà se alla fusione non partecipano società con capitale rappresentato da azioni, ai sensi dell’art. 2505-quater.
2Il consenso viene generalmente espresso in atto, ma in mancanza, può anche risultare da un documento separato, datato e sottoscritto da tutti i soci.
3Così come previsto dall’art. 2501-sexies, comma 7.
4La rinuncia viene, generalmente, dichiarata in atto ma, in mancanza, può anche risultare da un documento separato datato e sottoscritto da tutti i soci e dai possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, da allegare alla domanda in copia semplice, oppure da una dichiarazione resa nel modello Note, allegato al modello S2, dal soggetto che presenta la domanda.
5Deroga all’obbligo di redigere la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, della relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali e possibilità di delegare la decisione di fusione all’organo amministrativo.
6In presenza di determinate condizioni, deroga all’obbligo di redigere la situazione patrimoniale, la relazione dell’organo amministrativo e degli esperti, della relazione di stima per le società di persone in caso di fusione di queste ultime con società di capitali e, con esclusivo riguardo alla società incorporante, possibilità di delegare la decisione di fusione all’organo amministrativo.
7Deve trattarsi di modifiche di tipo operativo che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi o comunque di modifiche marginali e non discrezionali, come la correzione di errori materiali.
8Peraltro, non è neanche necessario che dal progetto di fusione risultino:
  • il rapporto di cambio delle azioni e delle quote
  • le modalità di assegnazione delle azioni e delle quote della società che risulta dalla fusione o incorporante
  • la data di partecipazione agli utili di azioni o quote.

9Per esempio, la relazione dell’organo amministrativo sottoscritta digitalmente dagli amministratori e la relazione degli esperti sottoscritta digitalmente dagli esperti.
10Per esempio, la relazione dell’organo amministrativo sottoscritta digitalmente dagli amministratori e la relazione degli esperti dichiarata conforme da uno dei soggetti legittimati dalle norme vigenti.

 

Approfondimento

La fusione è decisa da ciascuna delle società partecipanti mediante l’approvazione del relativo progetto.

Salvo che i soci vi rinuncino con consenso unanime, tra l’iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la decisione sulla fusione deve intercorrere almeno il termine1 di trenta giorni2.

Per consentire ai soci di approvare il progetto di fusione adeguatamente informati, il legislatore ha previsto che, oltre al progetto di fusione, debbano essere redatti ulteriori documenti:

  • la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione
  • la relazione dell’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione
  • la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni e delle quote
  • la relazione di stima del patrimonio della società di persone nel caso di fusione di società di persone con società di capitali.

Ciò vale per il procedimento di fusione ordinario, quando invece il procedimento di fusione si caratterizza diversamente, per esempio, nel caso della fusione mediante incorporazione di società interamente possedute o possedute al 90%, il procedimento di fusione è semplificato rispetto a quello ordinario, pertanto, per espressa previsione di legge, non si rendono necessari taluni di questi documenti.

La situazione patrimoniale deve essere redatta dall’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione. Essa rappresenta un vero e proprio bilancio infrannuale, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, infatti deve essere redatta con l’osservanza delle norme sul bilancio di esercizio. La sua funzione è quella di soddisfare l’interesse dei creditori in quanto fornisce loro essenzialmente la determinazione del capitale di funzionamento al fine dell’esercizio del diritto di opposizione.

La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è stato depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito Internet della società, ma può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione nella sede o della pubblicazione dello stesso sul sito internet della società3.

Non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

L’organo amministrativo di ciascuna delle società partecipanti alla fusione deve anche redigere una relazione che deve illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione.

Anche questa relazione non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

La relazione sul rapporto di cambio delle azioni e delle quote, invece, deve essere redatta, sempre per conto di ciascuna società partecipante alla fusione, da uno o più esperti. Essa deve indicare i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e le eventuali difficoltà di valutazione.

Come la situazione patrimoniale e la relazione dell’organo amministrativo, anche la relazione degli esperti non è richiesta se vi rinunciano all’unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione.

Agli stessi esperti, in caso di fusione di società di persone con società di capitali, è affidata la redazione, ai sensi dell’articolo 2343 c.c., della relazione di stima del patrimonio della società di persone.

Tutti questi documenti, insieme ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l’amministrazione e la revisione legale, devono essere depositati in copia presso la sede di tutte le società partecipanti alla fusione, ovvero essere pubblicati sul sito internet delle stesse e vi devono restare durante i trenta giorni2 che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine, con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa.

Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l’approvazione del progetto di fusione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili4.
La decisione di fusione può anche modificare il progetto di fusione, a patto però che le modifiche apportate non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

L’iscrizione della decisione di fusione deve essere eseguita su ciascuna delle società partecipanti alla fusione, su quelle incorporate e su quella risultante dalla fusione o incorporante, ma è disciplinata diversamente a seconda del fatto che si tratti di società di capitali piuttosto che di società di persone.

La domanda di iscrizione della decisione di fusione delle società di persone5 partecipanti alla fusione deve essere presentata al Registro delle imprese, entro trenta giorni, da uno dei soci amministratori della società6, allegando alla stessa, oltre alla decisione di fusione, tutti i documenti previsti dall’articolo 2501 septies c.c7. La domanda deve essere presentata ai sensi di quanto prevede l’articolo 2436 c.c., cioè secondo le modalità previste per le società di capitali, quando la società incorporante o risultante dalla fusione è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Gli effetti della pubblicità legale della decisione di fusione sono quelli della pubblicità dichiarativa (art. 2193 c.c.), per cui la decisione di fusione, se non iscritta, non può essere opposta ai terzi da chi è obbligato o interessato a richiederne l’iscrizione, a meno che questi non provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza. L’ignoranza della decisione di fusione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta.

Quando si applica l’articolo 2436 c.c. e la decisione è verbalizzata dal notaio, gli effetti della pubblicità legale sono, invece, quelli della pubblicità costitutiva.


1Non è previsto invece un termine massimo.
2Quindici se alla fusione partecipano società con capitale rappresentato da azioni.
3Nel caso di società quotata in mercati regolamentati, può essere sostituita dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito del progetto di fusione nella sede della società o pubblicazione dello stesso nel sito internet della società.
4L’approvazione del progetto di fusione si configura come una modifica dell’atto costitutivo della società.
5Società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.
6Si applica l’articolo 2436 c.c.
7Relazione dell’organo amministrativo, situazione patrimoniale, relazione degli esperti, bilanci degli ultimi tre esercizi…, fatte naturalmente salve le eccezioni e le deroghe previste dalla legge.

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Ultima modifica
Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 13:19

Aggiornato il: Venerdì, Ottobre 1, 2021 - 13:19

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