Contratto di rete - impresa individuale


Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.

Riferimenti normativi:

Art. 3 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modifiche nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche

Decreto del Ministero della giustizia 10 aprile 2014, n. 122

Decreto direttoriale 7 gennaio 2015

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: nessuno.

Soggetti legittimati:

  • notaio: se l’atto è stato redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ex art. 31, legge 340/2000 comma 2-ter
  • titolare
  • organo comune (se nominato): se è di natura collegiale è sufficiente la sola firma di uno dei suoi componenti
  • procuratore
  • professionista incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione.

Modulistica

  • Modello I2 con codice atto A27 (vedi Avvertenze)

  • Modello Note (eventuale) in cui deve risultare:
    • la dichiarazione d’incarico resa da un professionista, nel caso in cui il titolare o il componente dell’organo comune, privi del dispositivo di firma digitale, conferiscano allo stesso l’incarico alla presentazione della domanda.
       

Esempio Distinta R.I.  (in caso di impresa di riferimento) risultante dalla compilazione della modulistica
 

Esempio Distinta R.I.  (in caso di impresa partecipante) risultante dalla compilazione della modulistica

Allegati

  • Copia informatica dell'originale cartaceo del contratto di rete, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio1 ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052

oppure


1Se l'atto è redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

2Oppure copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell’atto, in formato pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme, ai sensi art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula apposta in calce all’atto: “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/05, che la copia dell’atto ... (indicare il tipo di atto)  è conforme all’originale. Lì,…(indicare luogo e data)”.

Registrazione dell'atto

Obbligatoria: non è consentito il deposito dell’atto anteriormente alla registrazione ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 131/86, se redatto nella forma dell’atto pubblico.

N.B.: I numeri di registrazione e di repertorio sono tra gli elementi identificativi del contratto di rete da indicare obbligatoriamente nella modulistica in fase di compilazione della domanda.

Importi

  • Diritti di segreteria:
    • se impresa di riferimento: € 90,00
    • se impresa partecipante: € 18,00
       
  • Imposta di bollo: € 17,50.

Avvertenze

  • Soggettività giuridica della rete: il contratto di rete che prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune può acquisire la soggettività giuridica richiedendo l’iscrizione della rete nel Registro delle imprese competente. In questo caso, l’obbligo pubblicitario previsto dal comma 4-quater si intende assolto tramite l’iscrizione della rete come soggetto giuridico indipendente1, quindi non deve essere richiesta l’iscrizione del contratto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.
     
  • Compilazione della domanda tramite il software Starweb: in Startweb è disponibile un’apposita sezione “Comunicazione rete di imprese”, sulla base delle disposizioni della Circolare ministeriale del 27/02/2014 n. 3668/C (istruzioni per la compilazione della modulistica). Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di semplificare la predisposizione e la presentazione delle pratiche al Registro delle imprese, è prevista l’indicazione di un’impresa di riferimento. Selezionando l’apposita voce in Starweb, l’impresa di riferimento compilerà la domanda (in modo guidato) completa di tutti i dati relativi al contratto, le altre imprese, per le quali occorrerà selezionare la voce “impresa partecipante”,  dovranno esclusivamente iscrivere, ciascuna sulla propria posizione, gli estremi del contratto e quelli identificativi dell’impresa di riferimento (anche in questo caso in modo guidato).
     
  • Redazione del contratto con modello tipizzato:  all'indirizzo web http://contrattidirete.registroimprese.it/reti/?cb=TO è disponibile un servizio on-line gratuito per la predisposizione guidata di un contratto di rete con firma digitale dei rappresentanti delle imprese contraenti. Al termine sarà prodotto un atto in formato XML tipizzato tramite il modello informatico standard definito nel decreto n. 122/2014. 
     
  • Copia dell’atto da allegare alla domanda: secondo un principio generale di semplificazione è possibile allegare l’atto ad una sola delle domande presentate dalle imprese partecipanti (è opportuno allegarlo alla domanda presentata dall’impresa di riferimento). In tal caso, le domande prive dell’atto dovranno essere integrate con la compilazione del modello note, nel quale andranno indicati gli estremi del protocollo della domanda alla quale è stato allegato l’atto, precisando, altresì, il registro delle imprese competente, qualora differente da quello dove si sta effettuando il deposito.
     
  • Ammissione/recesso di nuove imprese dal contratto di rete: comporta una modifica del contratto di rete da depositarsi nel Registro delle imprese come disposto dal comma 4-quater, secondo periodo2, senza ulteriori adempimenti a carico delle imprese subentrate o recedute.
     
  • Atto soggetto a termine futuro: evidenziare il termine futuro nel Modello Note.
    Esempio Distinta R.I.  risultante dalla compilazione della modulistica.
     
  • Atto soggetto a condizione sospensiva: le norme non hanno previsto un termine per il deposito del contatto di rete nel Registro delle imprese, pertanto, qualora fosse stabilita una condizione sospensiva, l’atto deve essere depositato al verificarsi della condizione, quindi, successivamente al momento in cui il contratto diviene efficace. 
     

1Per le modalità di deposito consultare la scheda “ Rete”.
2Per le modalità di deposito consultare la scheda “Modifiche al contratto di rete - Impresa individuale”.

Approfondimento

Il contratto di rete è stato disciplinato ed introdotto nel nostro ordinamento giuridico dal D.L. n. 5/09, convertito con modificazioni nella L. n. 33/09. Successivamente, tale decreto è stato interessato da importanti interventi correttivi apportati con i Decreti Legge n. 78/10, n. 83/12 e n. 179/12 i quali hanno modificato sostanzialmente, con riguardo ad alcuni temi, la disciplina originaria.

Il contratto di rete è un accordo tra più imprenditori, qualunque sia la loro natura giuridica, potendo essere indifferentemente imprese individuali, società o anche imprenditori di altra natura come, per esempio, imprenditori pubblici.

Con il contratto di rete gli imprenditori contraenti si impegnano a collaborare tra loro al fine di accrescere, sia individualmente sia collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

A tale scopo, con il contratto le imprese “si obbligano”, sulla base di un programma, a: 

  • collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;
  • scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
  • esercitare in comune una o più attività rientrante nell’oggetto della propria impresa.

La caratteristica fondamentale del contratto di rete è dunque rappresentata dalla presenza di uno scopo comune a tutte le imprese aderenti, per raggiungere il quale le stesse assumono determinati “obblighi”.

Il contratto deve essere redatto necessariamente per:

  • atto pubblico;
  • scrittura privata autenticata;
  • atto firmato digitalmente da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/05).

Quando il contratto di rete è redatto per atto firmato digitalmente dalle parti contraenti,  esso deve essere trasmesso al competente Ufficio del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico. Attualmente, in mancanza di tale decreto, non è ancora possibile ricorrere a questa particolare forma semplificata per l’iscrizione dei contratti di rete nel Registro delle imprese.

La forma dell’atto è richiesta unicamente ai fini della pubblicità legale del contratto, quindi soltanto affinché lo stesso possa essere iscritto nel registro delle imprese. 

L’oggetto del contratto è determinato normativamente, la legge stabilisce puntualmente quale debba essere il suo contenuto.
Il contratto di rete deve quindi sempre indicare (dati obbligatori):

  • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante;
  • l’indicazione degli obiettivi strategici;
  • la definizione di un programma di rete;
  • la durata del contratto;
  • le modalità di adesione di altri imprenditori;
  • le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia di interesse comune.

Ma il contratto di rete può anche prevedere (dati facoltativi):

  • l’istituzione di un fondo patrimoniale comune;
  • la nomina di un organo comune incaricato di gestire l’esecuzione del contratto;
  • la previsione di cause facoltative di recesso anticipato dal contratto.

Ad integrazione del contenuto obbligatorio, le parti contraenti possono quindi decidere di inserire nel contratto, a loro discrezione e secondo scelte di opportunità, ulteriori contenuti facoltativi.
Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

  • al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile (relative ai consorzi tra imprese);
  • entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede.
     

Pubblicità legale nel Registro delle imprese

Di regola, il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa contraente: ogni impresa deve richiedere l’iscrizione del contratto di rete. L’efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è eseguita l’ultima delle iscrizioni, la pubblicità ha quindi natura costitutiva, poiché senza di essa il contratto non avrebbe alcuna efficacia.

Pur essendo soggetto a pubblicità costitutiva, il contratto di rete non costituisce un nuovo soggetto giuridico, in linea generale, esso rimane un semplice accordo tra le parti che restano indipendenti tra loro. Soltanto quando il contratto preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale e la nomina di un organo comune per la sua esecuzione, la rete può costituire un nuovo soggetto giuridico, ma a condizione che le imprese contraenti lo vogliano e manifestino espressamente la loro volontà in tal senso. Le norme, infatti, dispongono che se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete “può” iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (e non “deve”) e che con tale iscrizione la rete acquista la soggettività giuridica: soltanto in questo caso, la rete acquistando la soggettività giuridica, diventa un soggetto giuridico a sé stante e distinto dalle imprese aderenti al contratto, centro di imputazione di diritti e doveri propri.
E’ molto importante tenere presente che l'acquisto della soggettività giuridica da parte della rete è facoltativo e non obbligatorio, lo stesso, infatti, è stato rimesso dalle norme alla volontà delle imprese partecipanti la rete. Quando, invece, le imprese contraenti non intendono riconoscere la soggettività giuridica alla rete, sebbene il contratto abbia previsto l’istituzione di un fondo e la nomina di un organo comune, ciascuna di esse dovrà richiedere l’iscrizione del contratto sulla propria posizione Registro imprese, rimanendo lo stesso semplicemente un mero accordo tra le parti contraenti, così come avviene quando il contratto non abbia previsto né un fondo né un organo comune.
In pratica, riepilogando, la legge prevede due tipologie di contratti di rete: 

  • il contratto di rete senza fondo patrimoniale comune e senza l’organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa contraente (pluralità di iscrizioni);
  • il contratto di rete con un fondo patrimoniale comune e l’organo comune destinato a svolgere l'attività con i terzi, che “può” iscriversi, secondo la volontà delle imprese contraenti:

nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, acquistando con tale iscrizione la soggettività giuridica (una sola iscrizione)

oppure

nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna impresa contraente (pluralità di iscrizioni).

Queste ultime due modalità di iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di rete, quando lo stesso preveda il fondo patrimoniale e l’organo comune, sono alternative tra loro (l’una o l’altra) e, soltanto con la prima si attribuisce alla rete una soggettività giuridica propria.

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Ultima modifica
Venerdì, Gennaio 14, 2022 - 13:29

Aggiornato il: Venerdì, Gennaio 14, 2022 - 13:29

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