SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio dell'attività.
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Attualmente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è disciplinata dal decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 e dalla legge regionale n. 38/2006.
L'art. 64 di tale decreto prevede che l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio mentre il trasferimento di sede, il trasferimento della gestione o della titolarità sono soggetti a dichiarazione di inizio attività sempre presso il comune.
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aver frequentato con esito positivo un corso professionale per lo svolgimento dell’attività, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano (vedere al fondo l'elenco degli enti organizzatori dei corsi in provincia di Torino);
- aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 15/04/2011 ha emanato la circolare n. 3642/C esplicativa sui titoli di studio che possono essere ritenuti validi ai fini dell'avvio dell'attivitò di commercio alimenti e somministrazione alimenti e bevande.
La Regione Piemonte, in aggiunta ai predetti requisiti, riconosce la validità delle pregresse iscrizioni al Rec per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per il commercio di prodotti alimentari.
I requisiti professionali devono essere dimostrati al comune di dove si intende esercitare.
Si ricorda inoltre che i titolari di esercizio in attività, o loro delegati, hanno l’obbligo di frequentare, ogni tre anni, un apposito corso di formazione sui contenuti delle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza e che gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia (sono state eliminate le tipologie A, B, C e D).
SOGGETTI ORGANIZZATORI DEI CORSI PROFESSIONALI
Coloro che non sono in possesso dei requisiti sopra elencati devono rivolgersi agli Enti convenzionati con la Regione Piemonte il cui elenco è al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/elencoGestoriCorsiConvenzionati.pdf
Al termine del corso è previsto un esame di idoneità.
Si informa che il corso ha una durata di 100 ore e l'esame abilita sia all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, sia all'esercizio del commercio di prodotti alimentari.
TESTO PER L´ESAME
Il testo utilizzabile per la preparazione dell´esame è:
Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
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Ufficio di riferimento
Per informazioni rivolgersi a:
Commercio e servizi
| Riferimento | |
| Indirizzo | Via San Francesco da Paola 24 - secondo piano 10123 Torino |
| Telefono | +39 011 571 6911/12/13/14/21/22 |
| Fax | +39 011 571 6916 |
| commercio.servizi@to.camcom.it | |
| Orari | lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 9.00 - 12.15; 14.30 - 15.45; venerdì 9.00 - 12.15 |
| URL | http://www.to.camcom.it/commercioeservizi |
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