Collaudo di posa in opera


Con la Direttiva Europea 2014/32/UE (M.I.D.) il collaudo di posa in opera/verifica prima non è più necessario per la quasi totalità degli strumenti ad uso legale

Con la Direttiva Europea 2014/32/UE (M.I.D.) il collaudo di posa in opera/verifica prima non è più necessario per la quasi totalità degli strumenti ad uso legale, rimanendo valido solo per alcune tipologie tra i quali i misuratori massici di metano, indicatori di livello,... che non rientrano nella succitata direttiva, ma presentano omologazione secondo le norme nazionali.

Descrizione della procedura

Gli strumenti metrici, prima della loro immissione in uso, vanno sottoposti a controllo per accertare che presentino i requisiti formali e metrologici previsti dai relativi Decreti Ministeriali di ammissione o dai Certificati di approvazione UE.

La verifica prima può essere:

  • verifica prima nazionale
    quella che fa riferimento ai decreti Ministeriali di ammissione
  • verifica prima UE
    quella che fa riferimento ai Certificati di Approvazione UE rilasciati da appositi Organismi notificati comunitari.

La verifica prima/collaudo di posa in opera viene effettuata dai funzionari del Servizio Metrico presso gli stabilimenti dei fabbricanti o sul luogo di esercizio.
Con il D.M. 179/2000 (verifica prima nazionale) e con la Direttiva 4/5/2001 (verifica prima europea) la Camera di commercio può autorizzare i fabbricanti a lavorare in regime di autocertificazione.

Documentazione necessaria (esclusivamente per gli strumenti con omologazione nazionale)

La verifica prima può essere richiesta solo dalle ditte che rivestano la qualifica di fabbricanti metrici.

La modulistica, che dovrà essere corredata dalla ricevuta del pagamento della tariffa prevista, e le modalità di inoltro sono disponibili nella sezione relativa del sito.

N.B.: il modello si riterrà valido solo se firmato dal fabbricante metrico interamente digitalmente o con l'apposizione della firma analogica in entrambe le sezioni (1 e 2 pagina).

Le tariffe sono disponibili nella sezione modulistica

Quelle relative ai distributori di carburanti su strada si rifescono ai sopralluoghi effettuati nell'anno nel medesimo impianto.

I costi per gli altri strumenti si compongono dalla tariffa dovuta al trasferimento del personale sommata a quella prevista per la tipologia di strumentazione, che andrà moltiplicata per ogni strumento.

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Ultima modifica
Lunedì, Ottobre 3, 2022 - 18:15

Aggiornato il: Lunedì, Ottobre 3, 2022 - 18:15

A chi rivolgersi