Codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)


I codici C.E.R. (o Catalogo Europeo dei Rifiuti) sono sequenze numeriche volte ad identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato

La classificazione dei rifiuti viene effettuata dal produttore del rifiuto sotto la propria responsabilità. L’esatta attribuzione dei codici CER (detti anche EER) è di fondamentale importanza per l’individuazione delle più appropriate modalità di trasporto, trattamento o smaltimento dei rifiuti.

Dal 1 giugno 2015, ai fini della codifica dei rifiuti, si deve far riferimento esclusivamente al Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui alla Decisione 2014/955/Ue e deve altresì essere applicato il Regolamento 1357/2014/Ue, che  ha riscritto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Utili suggerimenti possono anche derivare dalla consultazione delle Linee Guida SNPA, approvate dal Ministero della transizione ecologica con decreto direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.

Maggiori indicazioni sulle modalità di classificazione dei rifiuti

I diversi tipi di rifiuti inclusi nel Catalogo Europeo dei Rifiuti sono definiti specificamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e dei corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

  1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione.

Occorre rilevare che è possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. Per esempio un costruttore di automobili può ricondurre i rifiuti che produce sia al capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), sia al capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e rivestimento di metalli) o ancora al capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

  1. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
     
  2. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
     
  3. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
     
  4. Classificazione di un rifiuto come pericoloso: i rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi.
Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Lunedì, Gennaio 17, 2022 - 11:24

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 17, 2022 - 11:24