Cessazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti per risoluzione consensuale nelle S.p.A.


Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente risolvere il contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale.

Riferimenti normativi: art. 13 D.Lgs. 39/2020, art. 7 D.M. 261/2012.

Termine: nessuno.

Soggetti obbligati: nessuno.

Soggetti legittimati:

  • amministratori
  • professionista incaricato
  • notaio, in qualità di pubblico ufficiale incaricato.

Per informazioni sulle modalità di firma consulta la pagina Sottoscrizione

Modulistica: codice atto A08

  • Modello S2 compilato nel riquadro ORGANI SOCIALI IN CARICA – CONTROLLO CONTABILE se varia la tipologia di soggetto preposto al controllo contabile (da revisore legale a società di revisione e viceversa)
  • Modello intercalare P  per il revisore o la società di revisione legale cessato/a1
  • Modello intercalare P per il revisore o la società di revisione legale nominato/a
  • Modello Note in cui deve risultare l'indicazione: “Cessazione del revisore/società di revisione legale per risoluzione consensuale del contratto di revisione”.

 


1L'art. 7, comma 3, del D.M. 261/2012 dispone che la cessazione del revisore decorra dalla data di efficacia della nuova nomina e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

Allegati:

  • Verbale di assemblea dei soci che delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e la nomina del nuovo soggetto incaricato della revisione legale
  • Documentazione che attesti il consenso del revisore2.

Per la forma degli atti consultare la pagina Atti probatori.

 


2E' sufficiente il solo il verbale se attesta la presenza in assemblea del revisore o il consenso del revisore alla risoluzione del contratto.

Importi:

€ 90,00 per diritti di segreteria, esente se start-up innovativa o incubatore certificato3
€ 65,00 per imposta di bollo, esente se start-up innovativa o incubatore certificato o se PMI innovativa3.

 


3L'esenzione dipende dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge e comunque non può durare oltre cinque anni dall'iscrizione nella sezione speciale.

 

 

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Ultima modifica
Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 14:59

Aggiornato il: Giovedì, Ottobre 21, 2021 - 14:59

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