Certificazione e qualità dei prodotti


Tra la legislazione europea di maggiore impatto per le imprese rientrano senza dubbio le numerose direttive volte a creare un contesto giuridico armonizzato per la libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione europea, con il duplice scopo di assicurare il concreto funzionamento del mercato interno e di garantire nel contempo un elevato e uniforme livello di sicurezza per i consumatori europei.

Particolarmente nota è ad esempio la legislazione che regolamenta l’uso della marcatura CE, dal momento che i prodotti che vi rientrano sono inclusi in moltissimi settori che ricoprono una parte significativa di mercato europeo e anche di importazioni da paesi extra ue.

Basti pensare, a titolo di esempio, a categorie di prodotti del comparto elettrico, elettronico, i macchinari, alcuni prodotti medicali, i dispositivi di sicurezza individuale e i giocattoli.

L’immagine del logo "CE" è sicuramente nota ad un gran numero di consumatori ed utilizzatori ma non sempre se ne conosce il vero significato e funzione.

Spesso si pensa che la marcatura CE debba essere apposta su tutti i prodotti mentre in realtà, se il prodotto non rientra tra le categorie ad oggi oggetto di legislazione sulla marcatura CE, è un errore inserirlo.

La legislazione europea di prodotto può riguardare anche altri settori ma senza prevedere l’uso di una marcatura specifica, sia attraverso il principio del mutuo riconoscimento, in base al quale uno Stato membro non può rifiutare l’accesso al suo mercato ad un prodotto che è stato legalmente prodotto o commercializzato in un altro Stato membro, sia attraverso la normativa di tipo orizzontale rappresentata dalla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, che interviene in assenza di legislazione specifica.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere reperite presso i seguenti link:

Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 37 del 13/02/2003 sono state pubblicate due direttive del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti le apparecchiature elettriche ed elettroniche, oggi abrogate dalle nuove direttive 2012/19/UE (RAEE) e 2011/65/CE (RhOS).

Queste norme riguardano:

  • la restrizione dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • i rifiuti di tali apparecchiature

Fin dal principio l'obiettivo dell'intervento normativo della Commissione Europea è stato quello di tutelare l´ambiente e la salute umana, limitando l'utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e migliorando il sistema di smaltimento dei rifiuti derivanti da tali prodotti.

Le norme interessano un gran numero di prodotti (piccoli e grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo (radio, TV, hi-fi, ecc.), strumenti per l'illuminazione, attrezzi elettrici, giocattoli, dispositivi medicali, strumenti di monitoraggio e controllo, distributori automatici) ed hanno dunque un forte impatto su: produttori, consumatori e su tutta la catena distributiva.

Di seguito presentiamo una breve sintesi delle due normative:

Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

La Commissone europea ha fissato, mediante la Direttiva 2002/96 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), una serie di norme volte a migliorare il sistema di smaltimento, recupero e reimpiego dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Gli Stati membri devono incoraggiare la produzione di apparecchi che tengano in considerazione e facilitino il reimpiego e il riciclaggio dei rifiuti. Inoltre, devono adottare misure atte a consentire una raccolta separata dei rifiuti delle apparecchiature elettriche.

In ambito nazionale devono essere predisposti dei centri di raccolta, accessibili facilmente, che permettano al consumatore e al distributore la restituzione gratuita dei prodotti obsoleti o fuori uso; essere predisposti sistemi di trattamento e recupero dei rifiuti, in modo da consentire a strutture autorizzate a tale scopo di poter smontare gli apparecchi e ricavarne pezzi riutilizzabili.

I costi di smaltimento sono a carico dei produttori: ciascun produttore è responsabile della raccolta e dello smaltimento dei suoi prodotti e deve quindi fornire una garanzia finanziaria al momento della commercializzazione di un nuovo prodotto (al fine di garantire che i costi di smaltimento siano coperti).

Sono tuttavia previsti dei sistemi di finanziamento collettivo, cui possono contribuire tutti i produttori proporzionalmente. Infine, è obbligatorio per i produttori fornire ai consumatori finali una serie di informazioni in merito al recupero e alla raccolta separata dei rifiuti derivati dagli apparecchi elettronici.

Tale direttiva, recepita in Italia tramite il D.Lgs. 25 luglio 2005, n.151, è stata abrogata dalla Direttiva 2012/19/UE, entrata in vigore il 13 agosto 2012 e recepita in Italia tramite il D.Lgs. 49/2014. La nuova norma introduce una serie di novità.

Le maggiori riguardano:

  • Raccolta differenziata: per i RAEE di piccole dimensioni (inferiori a 25 cm) viene istituito, per i distributori con superficie di vendita di AEE di almeno 400 m2, l'obbligo di raccolta "1 contro 0”. La consegna del RAEE può avvenire direttamente nei negozi, è gratuita per gli utenti finali e non vi è l'obbligo di acquistare una AEE di tipo equivalente.
     
  • Obiettivi di raccolta: entro l'anno 2016 bisognerà raccogliere 45 tonnellate di RAEE per ogni 100 di nuovi apparecchi elettronici immessi sul mercato. Dal 2019, l'obiettivo verrà ulteriormente innalzato a 65 tonnellate su 100. Vengono inoltre introdotti tassi di recupero diversificati per ciascuna categoria di RAEE.
     
  • Nuova metodologia per calcolare i tassi di raccolta: non più basata sui classici chilogrammi per abitante, ma sulla quantità di rifiuti raccolti considerando la media delle apparecchiature nei 3 anni precedenti.
     
  • Responsabilità in ordine al raggiungimento dei target: rimane in capo agli Stati membri e non ai produttori.
     
  • Obblighi dei produttori: i produttori di AEE continueranno a contribuire finanziariamente al conseguimento degli obiettivi introdotti dalla normativa a partire dalla gestione dei RAEE presenti nei CdR (Centri di reccolta). Non vengono quindi coinvolti nella fase di raccolta dei RAEE a monte dei CdR.
     
  • Lotta alla esportazione dei rifiuti elettronici: controlli più severi sugli imbarchi illegali, per evitare che i RAEE siano inviati in paesi in cui le condizioni di lavoro sono spesso pericolose per i lavoratori e per l'ambiente; soprattutto, sarà compito degli esportatori - non più dei funzionari doganali - fornire documenti precisi sulla natura delle spedizioni all’estero.
     
  • Riduzione della burocrazia: per i produttori di AEE sono state introdotte semplificazioni delle procedure di registrazione. E' possibile nominare dei rappresentanti sul posto invece di dover necessariamente stabilire una sede legale in ogni paese in cui si opera. Le nuove misure impediscono quindi la doppia imposizione della tassa di registrazione tra Stati membri.

Per saperne di più

 

Restrizione all'uso di sostanze pericolose nella Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RoHS)

Con la Direttiva 2002/95 l'Unione Europea ha posto una serie di restrizioni all’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Dal 1° luglio 2006 non possono più essere commercializzate nell'Unione Europea apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove contenenti piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE).

Tale direttiva è stata abrogata dalla nuova Direttiva 2011/65/CE, recepita in Italia tramite il D.Lgs. 27/2014.

La nuova norma non modifica le 6 sostanze limitate e le loro quantità ammesse nei materiali omogenei presenti nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), ma introduce un primo riesame dell'elenco delle sostanze a partire dal 2014 con cadenza periodica, in linea con quanto già accade in materia di sostanze chimiche ai sensi degli Allegati XIV e XVII del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006.

Campo di applicazione

Si estende alle seguenti due categorie, prima escluse:

  • Dispositivi medici
  • Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

Restano esclusi i pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali.

L'art. 4 prevede invece che  le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non dovranno contenere le sostanze limitate dall’allegato II (con alcune eccezioni).

I fabbricanti dovranno svolgere o far svolgere un contollo interno di produzione conformemente all’allegato II, modulo A, della Decisione 768/2008/CE e predisporre (o aggiornare implementandone i contenuti) il file tecnico.

Come da prassi per le direttive "nuovo approccio" il fabbricante dovrà emettere, prima dell'immissione sul mercato, una dichiarazione di conformità e apporre la marcatura CE ai sensi dell'Allegato II del Regolamento (CE) 765/2008.

Maggiori informazioni in merito alla marcatura CE sono disponibili sulla guida Sicurezza dei prodotti e Marcatura CE: il passaporto dei prodotti per il mercato comunitario.

Riassumendo, il prodotto dovrà essere tracciato con un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che ne consenta l’identificazione oppure, qualora le dimensioni o la natura dell’AEE non lo consentano, le informazioni prescritte dovranno essere fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dell’AEE.

Sempre tra gli obblighi il fabbricante dovrà mantenere un registro delle apparecchiature elettriche ed elettroniche non conformi e dei richiami di prodotti informandone i distributori.

Qualora altre normative dell’Unione richiedano l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità che sia almeno altrettanto rigorosa quanto quella prevista dalla nuova Rohs (controllo interno della produzione), la conformità  potrà essere dimostrata nel contesto di tale procedura e potrà essere redatta una documentazione tecnica unica.

Per saperne di più

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Lunedì, Gennaio 16, 2023 - 10:30

Aggiornato il: Lunedì, Gennaio 16, 2023 - 10:30

A chi rivolgersi