Categorie e periodicità della verificazione


Quando devono essere eseguite le verifiche periodiche degli strumenti metrici?

Prima verificazione periodica

Deve essere eseguita, ai sensi dall'art. 4 c. 3 del D.M. 93/2017, secondo le periodicità previste nell’allegato IV a decorrere dalla data della messa in servizio dello strumento e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Es. Bilancia (strumento per pesare a funzionamento non automatico) "marcatura" anno 2014 con "messa in servizio" nel 07/2017

Periodicità all. IV del D.M. 93/2017 => 3 anni

2014+2 = 2016 => conto 3 anni a partire dal 2016 => 12/2019 (scadenza verifica periodica)

Es. Bilancia (strumento per pesare a funzionamento non automatico) "marcatura" anno 2015 con "messa in servizio" nel 06/2017

Periodicità all. IV del D.M. 93/2017=> 3 anni

Tre anni dalla messa in servizio => 06/2020 (scadenza verifica periodica)

Periodicità della verificazione periodica degli strumenti di misura in servizio (All. IV del D.M. 93/2017)

Tipo di strumento

Periodicità della verificazione

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

3 anni

Strumenti per pesare a funzionamento automatico

  • Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno
  • Altre tipologie di strumenti: 2 anni

Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua

2 anni

Misuratori massici di gas metano per autotrazione

2 anni

Misure di capacità

4 anni

Pesi

4 anni

Indicatori di livello

2 anni

Tassametri

2 anni

Strumenti di misura della dimensione

3 anni

Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati

3 anni

Contatori dell’acqua

  • Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni
  • Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h compresi: 13 anni

Contatori del gas

  • A pareti deformabili: 16 anni
  • A turbina e rotoidi: 10 anni
  • Altre tecnologie: 8 anni

Dispositivi di conversione del volume

  • Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni
  • Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni
  • Approvati insieme ai contatori: 8 anni

Contatori di energia elettrica attiva

  • Elettromeccanici: 18 anni
  • Statici:
    • Bassa tensione (BT – fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B o C: 15 anni
    • Media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni

Contatori di calore

  • Portata Qp fino a 3 m3/h
    • Con sensore di flusso meccanico: 6 anni
    • Con sensore di flusso statico: 9 anni
  • Portata Qp superiore a 3 m3/h
    • Con sensore di flusso meccanico: 5 anni
    • Con sensore di flusso statico: 8 anni

 

Condividi su:
Stampa:
Ultima modifica
Martedì, Novembre 20, 2018 - 15:26

Aggiornato il: Martedì, Novembre 20, 2018 - 15:26

A chi rivolgersi