Avvertenze deposito situazione patrimoniale contratti di rete


La Legge n. 154/2016 ha esonerato le reti senza soggettiività giuridica dall'obbligo di redazione e deposito della situazione patrimoniale. Pertanto solo se il contratto di rete è dotato di soggettività giuridica e prevede l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività, anche commerciale, con i terzi, deve essere redatta e depositata al Registro delle imprese la situazione patrimoniale. La mancanza di uno solo dei tre elementi comporta la non obbligatorietà della redazione della situazione patrimoniale del contratto di rete.

Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda non è possibile utilizzare Starweb ma sono disponibili due diverse modalità:

  • FedraPlus (non utilizzabile dalle imprese individuali): la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco. Si fa presente che il deposito della situazione patrimoniale è escluso dalla procedura di Comunicazione Unica, per la trasmissione telematica occorre connettersi al sito http://webtelemaco.infocamere.it

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

  • Bilanci on-line: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web "Bilanci on-line" che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software. Se l'impresa di riferimento è un'impresa individuale, la situazione patrimoniale può essere trasmessa al Registro Imprese solo attraverso la procedura di Bilanci on-line.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

Formato XBRL - tassonomia

Nuova tassonomia

Con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che AgID (Agenzia per l'Italia digitale) ha reso noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.C.M. 10/12/2008.

La nuova tassonomia 2018-11-04 è obbligatoria per le domande di deposito di bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva presentate dal 01-03-2019. Fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.

La nuova tassonomia è disponibile alla pagina

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

Regole per utilizzo delle tassonomie

Sono state dismesse le versioni di tassonomia 2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17 ed è stata aggiunta la versione 2018-11-04.

La tassonomia 2015-12-14 contiene tutte le voci di bilancio presenti nelle tassonomie precedenti, ed è pertanto utilizzabile per ogni annualità di bilanci con data di inizio esercizio anteriore al 1/1/2016.

La versione di tassonomia 2018-11-04, in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2019: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.

Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1/1/2016 (ante D.Lgs n. 139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14 che sarà mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa.

Nello schema seguente si forniscono indicazioni per individuare la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in funzione della data di inizio e fine (esercizio):

Inizio esercizio prima del 1/1/2016 Tassonomia 2015-12-14 o, facoltativamente, versioni successive
 
 

Chiusura esercizio
prima del 31/12/2018

Chiusura esercizio
dal 31/12/2018 in poi

Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poi Tassonomia 2017-07-06 (utilizzabile fino al 31.12.2019), facoltativamente la versione 2018-11-04 Tassonomia 2018-11-04 o versione 2017-07-06 (quest'ultima utilizzabile fino al 28.02.2019) 

Modalità di redazione della situazione patrimoniale: schemi di bilancio

Relativamente alla struttura della situazione patrimoniale, l'art. 3, comma 4-ter, n. 3), del D.L. n. 5/2009 si limita a richiamare genericamente le norme sulla redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, senza precisare se tra queste debbano intendersi applicabili anche quelle sul bilancio abbreviato (art. 2435 bis c.c.) o quelle sul bilancio delle micro-imprese (2435 ter c.c.). 
A tale riguardo l'Ufficio del Registro delle imprese precisa quanto segue:

  • il deposito della situazione patrimoniale è eseguito a seguito di un'apposita attitività istruttoria, espressione dei poteri di verifica e di controllo di natura esclusivamente formale, riconosciuti all'Ufficio;
  • tali verifiche non comportano un'analisi ispettiva nè un preventivo controllo di legalità sostanziale, in quanto non di competenza dell'Ufficio stesso, che nel caso di specie deve limitarsi ad eseguire il deposito richiesto quando la rispettiva domanda abbia per oggetto la situazione patrimoniale di un consorzio (denominata "bilancio" nell'istanza XBRL) qualunque sia il suo contenuto e lo schema adottato;
  • qualora la giurisprudenza dovesse ritenere che i consorzi non possano redigere la situazione patrimoniale secondo lo schema previsto per il bilancio abbreviato o per quello delle micro-imprese, il deposito comunque eseguito secondo uno di questi schemi, per scelta dell'impresa, non sanerà l'irregolarità sostanziale del bilancio;
  • l'Ufficio iscrive il deposito della situazione patrimoniale, redatta anche con le modalità dettate per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c. o per il bilancio delle micro-imprese ex art. 2435 ter c.c., purchè nel modello B della domanda sia indicato quale codice atto il 722 .

Approvazione della situazione patrimoniale

La legge non prevede che la situazione patrimoniale del contratto di rete debba essere approvata dalle imprese partecipanti. Nel caso in cui il contratto preveda l’approvazione della situazione patrimoniale da parte delle imprese partecipanti alla rete, alla domanda di deposito della situazione patrimoniale non deve essere allegata la copia del relativo verbale.

Elenco dei soci

Non è previsto il deposito nel Registro delle imprese dell’elenco dei partecipanti al contratto di rete in occasione del deposito della situazione patrimoniale. Se presentato, lo stesso è rifiutato con provvedimento motivato del Conservatore in quanto adempimento pubblicitario non previsto dalla legge.

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Ultima modifica
Venerdì, Marzo 1, 2019 - 10:29

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 1, 2019 - 10:29

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