Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:
Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019
Nuova tassonomia
Con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che AgID (Agenzia per l'Italia digitale) ha reso noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.C.M. 10/12/2008.
La nuova tassonomia 2018-11-04 è obbligatoria per le domande di deposito di bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva presentate dal 01-03-2019. Fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.
La nuova tassonomia è disponibile alla pagina
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili
Regole per utilizzo delle tassonomie
Sono state dismesse le versioni di tassonomia 2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17 ed è stata aggiunta la versione 2018-11-04.
La tassonomia 2015-12-14 contiene tutte le voci di bilancio presenti nelle tassonomie precedenti, ed è pertanto utilizzabile per ogni annualità di bilanci con data di inizio esercizio anteriore al 1/1/2016.
La versione di tassonomia 2018-11-04, in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2019: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.
Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1/1/2016 (ante D.Lgs n. 139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14 che sarà mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa.
Nello schema seguente si forniscono indicazioni per individuare la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in funzione della data di inizio e fine (esercizio):
Chiusura esercizio prima del 31/12/2018
Chiusura esercizio dal 31/12/2018 in poi
La legge non prevede che la situazione patrimoniale dei consorzi tra imprese, con attività esterna, debba essere approvata dall' assemblea dei consorziati. Nel caso in cui, il contratto costitutivo del consorzio preveda l’approvazione della situazione patrimoniale da parte dei consorziati, alla domanda di deposito della situazione patrimoniale non deve essere allegata copia di questo verbale.
Relativamente alla struttura della situazione patrimoniale dei consorzi, il codice civile si limita a richiamare genericamente le norme sulla redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, senza precisare se tra queste debbano intendersi applicabili anche quelle sul bilancio abbreviato (art. 2435 bis c.c.) o quelle sul bilancio delle micro-imprese (2435 ter c.c.). A tale riguardo l'Ufficio del Registro delle imprese precisa quanto segue:
I consorzi fra imprese, con attività esterna, non devono presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci, in quanto adempimento pubblicitario non previsto dalla legge. Se presentata, la stessa è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore, in quanto atto atipico, non soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese.
I consorzi tra cooperative, costituiscono delle vere e proprie società cooperative, anche se di secondo grado, per questo sono soggetti alle norme sulle società cooperative (artt. 2511 c.c. e seguenti) anche per quel che riguarda il bilancio.
Questi consorzi, pertanto, non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese esclusivamente il bilancio di esercizio ex artt. 2423 c.c. e seguenti, con l’osservanza delle norme sul bilancio delle società per azioni (art. 2519 c.c.).
Gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori che ne depositano una copia, corredata dalla copia della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell’assemblea.
Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati, sempre a cura degli amministratori, riferito alla data di approvazione del bilancio.
Per maggiori informazioni consulta la pagina Deposito bilancio di esercizio consorzi confidi
I consorzi per l’internalizzazione non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori che ne depositano una copia, corredata dalla copia della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell’assemblea.
Per maggiori informazioni consulta la pagina Deposito bilancio di esercizio consorzi per l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 7 del D.L. 83/2012