Avvertenze deposito situazione patrimoniale consorzi con attività esterna


Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:

  • FedraPlus: la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco. Si fa presente che il deposito della situazione patrimoniale è escluso dalla procedura di Comunicazione Unica, per la trasmissione telematica occorre connettersi al sito http://webtelemaco.infocamere.it

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

  • Bilanci on-line: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web "Bilanci on-line" che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

Formato XBRL - tassonomia

Nuova tassonomia

Con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che AgID (Agenzia per l'Italia digitale) ha reso noto che è disponibile sul proprio sito istituzionale www.agid.gov.it, la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.C.M. 10/12/2008.

La nuova tassonomia 2018-11-04 è obbligatoria per le domande di deposito di bilanci relativi ad esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva presentate dal 01-03-2019. Fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.

La nuova tassonomia è disponibile alla pagina

http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/formato-xbrl-dati-contabili

 

Regole per utilizzo delle tassonomie

Sono state dismesse le versioni di tassonomia 2009-02-16, 2011-01-04, 2014-11-17 ed è stata aggiunta la versione 2018-11-04.

La tassonomia 2015-12-14 contiene tutte le voci di bilancio presenti nelle tassonomie precedenti, ed è pertanto utilizzabile per ogni annualità di bilanci con data di inizio esercizio anteriore al 1/1/2016.

La versione di tassonomia 2018-11-04, in vigore da gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31-12-2018 o in data successiva, dovrà essere utilizzata obbligatoriamente dal 01-03-2019: fino a tale data saranno accettati anche i bilanci predisposti con la tassonomia precedente, versione 2017-07-06.

Tutti i bilanci relativi ad esercizi con inizio in data anteriore al 1/1/2016 (ante D.Lgs n. 139/2015) potranno avvalersi della tassonomia 2015-12-14 che sarà mantenuta in vigore per assicurarne la coerenza alla normativa.

Nello schema seguente si forniscono indicazioni per individuare la tassonomia valida per l’esercizio di riferimento in funzione della data di inizio e fine (esercizio):

Inizio esercizio prima del 1/1/2016 Tassonomia 2015-12-14 o, facoltativamente, versioni successive
 
 

Chiusura esercizio
prima del 31/12/2018

Chiusura esercizio
dal 31/12/2018 in poi

Inizio esercizio dal 1/1/2016 in poi Tassonomia 2017-07-06 (utilizzabile fino al 31.12.2019), facoltativamente la versione 2018-11-04 Tassonomia 2018-11-04 o versione 2017-07-06 (quest'ultima utilizzabile fino al 28.02.2019)  

Approvazione della situazione patrimoniale

La legge non prevede che la situazione patrimoniale dei consorzi tra imprese, con attività esterna, debba essere approvata dall' assemblea dei consorziati. Nel caso in cui, il contratto costitutivo del consorzio preveda l’approvazione della situazione patrimoniale da parte dei consorziati, alla domanda di deposito della situazione patrimoniale non deve essere allegata copia di questo verbale.

 

Modalità di redazione della situazione patrimoniale: schemi di bilancio

Relativamente alla struttura della situazione patrimoniale dei consorzi, il codice civile si limita a richiamare genericamente le norme sulla redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni, senza precisare se tra queste debbano intendersi applicabili anche quelle sul bilancio abbreviato (art. 2435 bis c.c.) o quelle sul bilancio delle micro-imprese (2435 ter c.c.). 
A tale riguardo l'Ufficio del Registro delle imprese precisa quanto segue:

  1. il deposito della situazione patrimoniale è eseguito a seguito di un'apposita attitività istruttoria, espressione dei poteri di verifica e di controllo di natura esclusivamente formale, riconosciuti all'Ufficio;
  2. tali verifiche non comportano un'analisi ispettiva nè un preventivo controllo di legalità sostanziale, in quanto non di competenza dell'Ufficio stesso, che nel caso di specie deve limitarsi ad eseguire il deposito richiesto quando la rispettiva domanda abbia per oggetto la situazione patrimoniale di un consorzio (denominata "bilancio" nell'istanza XBRL) qualunque sia il suo contenuto e lo schema adottato;
  3. qualora la giurisprudenza dovesse ritenere che i consorzi non possano redigere la situazione patrimoniale secondo lo schema previsto per il bilancio abbreviato o per quello delle micro-imprese, il deposito comunque eseguito secondo uno di questi schemi, per scelta dell'impresa, non sanerà l'irregolarità sostanziale del bilancio;
  4. l'Ufficio iscrive il deposito della situazione patrimoniale, redatta anche con le modalità dettate per il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c. o per il bilancio delle micro-imprese ex art. 2435 ter c.c., purchè nel modello B della domanda sia indicato quale codice atto il 720 (situazione patrimoniale consorzi).


Elenco dei soci

I consorzi fra imprese, con attività esterna, non devono presentare al Registro delle imprese la domanda di iscrizione dell’elenco dei soci, in quanto adempimento pubblicitario non previsto dalla legge. Se presentata, la stessa è rifiutata con provvedimento motivato del Conservatore, in quanto atto atipico, non soggetto a pubblicità nel Registro delle imprese.

Consorzi tra cooperative

I consorzi tra cooperative, costituiscono delle vere e proprie società cooperative, anche se di secondo grado, per questo sono soggetti alle norme sulle società cooperative (artt. 2511 c.c. e seguenti) anche per quel che riguarda il bilancio.

Questi consorzi, pertanto, non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese esclusivamente il bilancio di esercizio ex artt. 2423 c.c. e seguenti, con l’osservanza delle norme sul bilancio delle società per azioni (art. 2519 c.c.).

Confidi

Gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori che ne depositano una copia, corredata dalla copia della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell’assemblea.

Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati, sempre a cura degli amministratori, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Per maggiori informazioni consulta la pagina Deposito bilancio di esercizio consorzi confidi

Consorzi per l'internazionalizzazione

I consorzi per l’internalizzazione non redigono la situazione patrimoniale (ex 2615-bis c.c.), ma redigono e depositano nel Registro delle imprese il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. Il bilancio è approvato dall’assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e depositato nel Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione, a cura degli amministratori che ne depositano una copia, corredata dalla copia della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e del verbale di approvazione dell’assemblea.

Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati, sempre a cura degli amministratori, riferito alla data di approvazione del bilancio.

Per maggiori informazioni consulta la pagina Deposito bilancio di esercizio consorzi per l'internazionalizzazione ex art. 42, comma 7 del D.L. 83/2012

 

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Ultima modifica
Venerdì, Marzo 1, 2019 - 10:21

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 1, 2019 - 10:21