Avvertenze deposito bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia


Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:

  • FedraPlus:la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco. Si fa presente che il deposito del bilancio di esercizio è escluso dalla procedura di Comunicazione Unica, per la trasmissione telematica occorre connettersi al sito http://webtelemaco.infocamere.it

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

  • Bilanci on-line: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web "Bilanci on-line" che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

Formato XBRL

Le società estere aventi sede secondaria in Italia non devono depositare il bilancio di esercizio in formato XBRL ma in formato PDF/A.      

 

Bilancio soggetto a deposito

Il bilancio da depositare presso il competente ufficio del Registro delle imprese non è quello della sede secondaria in Italia, ma quello della società estera avente sede secondaria in Italia, così come redatto e pubblicato presso lo Stato di appartenenza.

 

Altri allegati (verbale di approvazione, relazione sulla gestione, relazione del sindaco unico/collegio sindacale, relazione del revisore/società di revisione)

Non è obbligatorio che alla domanda di deposito del bilancio della società estera siano sempre allegati, oltre al bilancio di esercizio, anche il verbale di approvazione e le relazioni dell’organo amministrativo e di controllo. Se redatti e allegati alla domanda, tuttavia, essi devono rispettare le forme richieste per la pubblicità degli atti nel Registro delle imprese.

Elenco soci

Le società estere aventi sede secondaria in Italia non devono presentare la domanda di iscrizione nel Registro delle imprese dell’elenco dei soci.

Società estera avente più sedi secondarie in Italia

Le società estere aventi nello Stato italiano più sedi secondarie, ubicate in province diverse, depositano il bilancio di esercizio della società estera presso l’Ufficio del Registro delle imprese di una soltanto delle sedi secondarie, individuato come ufficio di riferimento1 in Italia, competente per i dati globali dell’impresa.


1Per “ufficio di riferimento” deve intendersi l’ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta almeno una sede secondaria dell’impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta impresa elegge come ufficio presso il quale svolgere tutti gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese che la riguardano. La sede secondaria iscritta nell’ufficio di riferimento rappresenta la “sede principale di riferimento” in Italia delle imprese in questione.

 

Società estera avente unità locali in Italia

Le società estere aventi in Italia soltanto una o più unità locali non devono depositare il proprio bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese nel cui R.E.A. è/sono iscritta/e la/e rispettiva/e unità locale/i.

Bilancio redatto in lingua straniera

Se il bilancio è redatto in lingua straniera, unitamente alla copia dello stesso deve altresì essere depositata copia della traduzione in lingua italiana del bilancio medesimo oltre che copia del verbale di asseverazione della traduzione1


1 Vedi l'articolo 101-ter disp. att. c.c.. La traduzione degli atti esteri è disciplinata:

  • dall’articolo 68 R.N. secondo il quale, qualora gli atti esteri siano redatti in lingua straniera essi debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana fatta e firmata dal notaio, se questi conosce la lingua, ovvero da un perito scelto dalle parti;
  • dall’articolo 33, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 secondo il quale, agli atti esteri deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

 

Bilancio redatto in lingua italiana

Se il bilancio della società estera è redatto in lingua italiana, non occorre ovviamente allegare alla domanda copia della traduzione e del verbale di asseverazione.

Traduzione giurata

Ai sensi di quanto prevede l’articolo 101-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, la traduzione da allegare alla domanda di deposito del bilancio di esercizio della società estera deve essere “giurata o asseverata”1.

L’asseverazione o giuramento della traduzione di un documento non è altro che l’attestazione ufficiale che il traduttore del documento fa, assumendosene la responsabilità, circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale.

Non esiste nel nostro ordinamento giuridico un albo professionale di traduttori giurati. Alla luce della vigente normativa, la traduzione giurata può essere eseguita da un qualunque perito iscritto all’Albo dei periti giudiziari presso il Tribunale o all’Albo dei periti e degli esperti presso la Camera di Commercio a condizione che si faccia asseverare la sua traduzione da un competente pubblico ufficiale (notaio o cancelliere presso il Tribunale). 


1 L’asseverazione (giuramento della traduzione di un documento) viene richiesta in tutti i casi in cui è necessaria una attestazione ufficiale da parte del traduttore circa la corrispondenza del testo tradotto a quanto presente nel testo originale. Il traduttore si assume la responsabilità di quanto tradotto firmando un verbale di giuramento.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Settembre 9, 2022 - 14:58

Aggiornato il: Venerdì, Settembre 9, 2022 - 14:58

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