Avvertenze deposito bilancio consolidato della società controllante eseguito dalla società controllata srl


Modalità di presentazione della domanda

Per la predisposizione e l’invio telematico della domanda sono disponibili due diverse modalità:

  • FedraPlus: la domanda è compilata tramite il software FedraPlus e programmi compatibili, da scaricare sulla propria stazione di lavoro firmata digitalmente, corredata da tutti gli allegati obbligatori e inviata al competente ufficio del Registro delle imprese tramite il sistema Telemaco. Si fa presente che il deposito del bilancio consolidato è escluso dalla procedura di Comunicazione Unica, per la trasmissione telematica occorre connettersi al sito http://webtelemaco.infocamere.it

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

  • Bilanci on-line: la domanda è compilata e inviata al Registro delle imprese tramite il servizio web "Bilanci on-line" che non richiede l’installazione, sulla propria stazione di lavoro, di uno specifico software.

Per la compilazione della domanda consulta le istruzioni tratte dal Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese - Campagna bilanci 2019

Formato XBRL

Il bilancio consolidato della società controllante depositato dalla controllata non è soggetto al formato XBRL, come gli altri documenti allegati a corredo deve essere depositato in formato PDF/A-1.                

Approvazione del bilancio consolidato della società controllante depositato dalla controllata

La legge non prevede che il bilancio consolidato della società controllante depositato dalla controllata debba essere approvato dall' assemblea dei soci, ne deriva che alla domanda non deve essere allegato il verbale di approvazione.

 

Data di riferimento del bilancio consolidato diversa dalla data di chiusura dell'esercizio della società controllante

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide, di regola, con la data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante. Tale data, tuttavia, può coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggioranza delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

Sub-holding: esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato

Le società controllanti, a loro volta controllate (cosiddette sotto-capogruppo o sub-holding), sono esonerate dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato, quando la società controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote della società controllata, ovvero in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentano almeno il 5% del capitale.

Tale esonero è subordinato alle condizioni indicate nel comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 27 del D.Lgs. 127/1991.

Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio; la quale deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

Le società controllanti, a loro volta controllate da altra società avente sede legale all’estero (in uno stato non appartenente all'Unione europea), devono obbligatoriamente redigere e depositare copia del proprio bilancio consolidato, non rientrando nelle ipotesi di esonero sopra indicate.

 

Lingua nella quale deve essere depositato il bilancio consolidato

Il bilancio consolidato della società controllante deve essere depositato nel Registro delle imprese, dalla società controllata, in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

 

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Ultima modifica
Venerdì, Marzo 1, 2019 - 09:33

Aggiornato il: Venerdì, Marzo 1, 2019 - 09:33