Autoscuola


Attività regolamentata

Scuola d’istruzione teorica e pratica per la guida delle automobili.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Provincia competente per territorio.

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA alla Provincia competente per territorio.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di autoscuola è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 123, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e articolo 335, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 123, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 e articolo 335, comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Provincia competente per territorio.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

La carica di responsabile didattico1 NON è soggetta per legge a pubblicità nel Registro imprese.

 


1Ai sensi dell’articolo 123, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 per ogni sede o unità locale in cui esercita l’attività, l’impresa nomina almeno un responsabile didattico in possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

 

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Provincia competente per territorio.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività deve essere completa, sintetica e chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “autoscuola”.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA (non contestuale alla Comunicazione unica) alla Provincia competente per territorio e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

N.B.  In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice dellaSCIA (non contestuale alla Comunicazione unica) presentata alla Provincia competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica/la descrizione dell'attività non è corretta

Manca la Scia

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso la Provincia competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazionedell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplicedella SCIA (non contestuale alla Comunicazione unica) presentata alla Provincia competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), per ciascuna di esse, copia semplice della  SCIA (non contestuale alla Comunicazione unica)  presentata alla Provincia competente per territorio e copia della ricevuta di avvenuta presentazione (ricevimento) della stessa (ricevuta di avvenuta consegna PEC oppure avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo).

Incompatibilità

L’attività di autoscuola è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Avvertenze

Attività artigiana

L’attività di autoscuola è un’attività tipicamente artigiana, pertanto, se l’impresa possiede i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l’artigianato), è tenuta a presentare, a seconda del caso, la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA e la domanda di annotazione della qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese.

N.B. L’impresa, in mancanza dei requisiti artigiani, deve, a seconda del caso,  presentare solo la domanda di iscrizione o la denuncia di inizio/modifica attività al Registro imprese/REA.

Informazioni

Insegnanti ed istruttori

L’autoscuola deve avere:

  • uno o più insegnati di teoria e uno o più istruttori di guida
    oppure
  • uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all’abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati1.

Attività accessorie

Le autoscuole possono svolgere, oltre all’attività di insegnamento alla guida, anche l’attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto2.

Pertanto nel caso di aggiunta di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto all’attività di autoscuola, già denunciata al Registro delle imprese/REA, non occorre allegare copia semplice dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

Locali di esercizio dell’attività di autoscuola

I locali dell’autoscuola devono essere riconosciuti idonei dalla Provincia competente per territorio e devono avere le caratteristiche di cui all’articolo 3, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

 


1 Si veda articolo 8, primo comma, del DM 17 maggio 1995, n. 317.
2 Si veda articolo 1, comma 1, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi