Atti non notarili


L'atto soggetto ad iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, in funzione del fatto che tutti i soggetti che lo hanno redatto o contratto siano o meno provvisti di un dispositivo di firma digitale, può essere allegato in una delle forme sottoindicate.
I soggetti che hanno redatto o contratto l’atto sono tutti provvisti di un dispositivo di firma digitale e l'atto non è di "cessione di quote"

  • Copia informatica, in formato .pdf/A-1, dell’atto riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dai soggetti che lo hanno redatto o contratto in originale.

A seconda del tipo di supporto prescelto (cartaceo o informatico) per formare l’atto all’origine, la copia informatica dell'atto sottoscritta digitalmente dai soggetti che lo hanno redatto o contratto, può essere alternativamente una delle seguenti:

  • copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell’originale cartaceo dell’atto, riportante la firma autografa dei soggetti che lo hanno sottoscritto;
    oppure

  • copia informatica che riproduce il contenuto dell’originale cartaceo dell’atto, riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome dei soggetti che risultano aver firmato lo stesso;
    oppure

  • copia dell’originale informatico1 dell’atto, riportante in calce l’indicazione, sotto la voce “firmato in originale da…”, del cognome e nome dei soggetti che risultano aver firmato lo stesso.
     

I soggetti che hanno redatto o contratto l’atto non sono tutti provvisti di un dispositivo di firma digitale

  • Copia informatica, in formato .pdf/A-1, dell’atto riportante la data di redazione e sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell’art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/20052
    oppure

  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo dell'atto, in formato .pdf/A-1, sottoscritta digitalmente dal Notaio e dallo stesso dichiarata conforme ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 3  secondo la seguente formula apposta in calce all'atto:
    “Il sottoscritto…(nome e cognome), in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'atto ... (indicare il tipo di atto) è conforme all’originale. Lì, …(indicare luogo e data)”
    oppure
  • Copia per immagine (acquisita tramite scansione ottica) dell'originale cartaceo dell'atto,4 riportante la data di redazione, in formato .pdf/A-1,  sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda, con apposizione della dichiarazione resa dallo stesso, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005, secondo la seguente formula:
    “Il sottoscritto…(nome e cognome del soggetto che presenta la domanda5) dichiara che la copia dell’atto ... (indicare il tipo di atto) è formata ai sensi dell’articolo 22, comma 3 del D.Lgs n. 82/05. Data…"
    oppure

  • Copia conforme informatica, in formato .pdf/A-1, dell’atto, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal soggetto che presenta la domanda, con apposizione della dichiarazione resa in calce dallo stesso, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/20006, secondo la seguente formula:
    “Il sottoscritto…(nome e cognome del soggetto che presenta la domanda5) dichiara, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/00, di essere a conoscenza del fatto che la copia del ... (indicare il tipo di atto) ... (indicare se "conservata" o "rilasciata") da ... (indicare la pubblica amministrazione), è conforme all’originale. Luogo e data… (indicare luogo e data)”
     

Atto di "cessione di quote di S.r.l." sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e presentato per l’iscrizione dal professionista incaricato

  • Copia informatica, in formato .pdf/A-1, dell’atto di cessione quote, sottoscritta digitalmente dalle parti contraenti e marcata temporalmente al momento dell’ultima delle sottoscrizioni.
     

1 Si tratta di un duplicato informatico della scrittura privata sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che lo hanno redatto o contratto.
2 Tale forma deve essere prescelta quando si tratta di documenti informatici, formati in origine su supporto analogico, che assumono piena efficacia con la sola apposizione della firma digitale di un pubblico ufficiale o di un depositario pubblico o autorizzato che li spedisce o li rilascia.
3 Tale forma deve essere prescelta quando si tratta di copie per immagine (scannerizzate) di atti o documenti, in genere, formati in origine su supporto analogico che, però, assumono piena efficacia probatoria degli originali da cui sono estratti, se la loro conformità è attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4 Tale forma deve essere prescelta nel solo caso in cui si tratti di copia per immagine su supporto informatico (acquisita tramite scansione ottica) dell’atto originale cartaceo riportante la firma autografa del/i soggetto/i che lo ha/hanno sottoscritto.

La dichiarazione può essere resa anche dal procuratore e dal professionista incaricato.
6
Tale forma può essere prescelta soltanto nel caso in cui si tratti di copie di atti conservati o rilasciati da altra Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47, può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da un’altra Pubblica Amministrazione è conforme all’originale.

Elenco degli atti non notarili soggetti ad iscrizione o deposito

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti.
  • Allegati richiamati nell’atto principale.
  • Autorizzazione prescritta dalla legge per l’iscrizione che si richiede.
  • Bilancio finale di liquidazione.
  • Contratto costitutivo di consorzio.
  • Contratto costitutivo di GEIE.
  • Contratto modificativo di consorzio.
  • Contratto modificativo di GEIE.
  • Contratto di scioglimento di consorzio.
  • Contratto di scioglimento e liquidazione di GEIE.
  • Domanda di arbitrato.
  • Lodo che decide sull’impugnazione.
  • Nota integrativa al bilancio finale di liquidazione.
  • Piano di riparto.
  • Progetto di fusione.
  • Progetto di scissione.
  • Rapporto riepilogativo ex art. 33 L.F.
  • Relazione del collegio sindacale o del sindaco unico al bilancio finale di liquidazione.
  • Relazione del liquidatore del bilancio finale di liquidazione.
  • Relazione del professionista sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
  • Relazione della società di revisione o del revisore legale dei conti al bilancio finale di liquidazione.
  • Scrittura privata non autenticata di società semplice.
  • Statuto aggiornato.
  • Statuto della società incorporante o beneficiaria risultante da fusione o scissione.
  • Verbale dell’organo amministrativo per conversione in euro del capitale.
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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:52

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