Atti e documenti da allegare


Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire

Forma degli atti da allegare alle domande di iscrizione e di deposito presentate al Registro delle imprese (esclusi i bilanci)

Alle domande devono essere obbligatoriamente allegati tutti gli atti soggetti per legge ad iscrizione o deposito nel Registro delle imprese, o necessari a comprovare la veridicità del fatto di cui si richiede l'iscrizione.

Gli atti allegati alle domande di iscrizione o deposito nel Registro delle imprese devono sempre rivestire la “forma giuridica” e la “forma informatica” prescritta per il tipo di atto e per il tipo di adempimento pubblicitario che si intende eseguire.

Secondo il tipo di atto e il tipo di adempimento, la forma giuridica necessaria può essere:

  • originale informatico1
  • copia conforme2
  • copia semplice3


La forma giuridica richiesta dipende:

  • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
       
  • dal tipo di atto allegato:
    • l’atto é un atto notarile (rogato o autenticato da notaio)
    • l’atto non é un atto notarile (scrittura privata non autenticata)
    • l’atto è conservato o rilasciato da una Pubblica Amministrazione
       
  • dal tipo di supporto prescelto, cartaceo o informatico, per formare l’atto all’origine

La forma, o meglio, il formato informatico del file che contiene l’atto può essere:

  • il PDF/A-14
  • il PDF


Il formato informatico richiesto dipende:

  • dal tipo di adempimento che si intende eseguire:
    • l’atto è allegato per l’iscrizione o il deposito nel Registro delle imprese
    • l’atto è allegato a scopo meramente probatorio
       
  • dal tipo di atto allegato

  • dalla previsione normativa di uno specifico formato informatico.

Per alcuni atti le norme prevedono che gli stessi siano anche "marcati temporalmente", per informazioni consultare la pagina Marcatura temporale.

Atti NON notarili (scritture private non autenticate) Atti notarili Atti probatori

1La copia dell’atto, allegata alla domanda, deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che hanno redatto o contratto l’atto medesimo.
2La copia dell’atto, allegata alla domanda, deve essere dichiarata conforme ai sensi delle norme vigenti e sottoscritta digitalmente da chi ha reso la dichiarazione.
3La copia semplice dell’atto non deve essere sottoscritta digitalmente da nessuno, neanche da chi presenta la domanda.
4Tutti gli atti soggetti ad iscrizione o deposito devono essere allegati e prodotti nel rispetto delle specifiche XML. Nelle more della definizione delle specifiche XML, gli atti devono essere allegati alle rispettive domande in formato pdf/A-1. 

Forma della documentazione da allegare alle denunce al REA

Alle denunce di avvio attività al REA devono essere sempre allegati tutti i documenti necessari al fine di:

  • accelerare l’iter del procedimento Registro Imprese/REA;
  • comprovare il legittimo avvio dell’attività;
  • eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività.

La documentazione allegata al fine di accelerare l'iter del procedimento o al fine di comprovare il legittimo avvio dell'attività deve rivestire la “forma giuridica” della copia semplice1; la documentazione allegata al fine di eseguire l'adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell'attività deve rivestire la forma dell'originale informatico sottoscritto digitalmente seconde le regole fornite dall'Amministrazione competente.

Il formato informato del file contenente la documentazione è il PDF.


1La copia semplice della documentazione non deve essere sottoscritta digitalmente da nessuno, neanche da chi presenta la denuncia.

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Ultima modifica
Martedì, Dicembre 18, 2018 - 16:08

Aggiornato il: Martedì, Dicembre 18, 2018 - 16:08

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