Assistente familiare a domicilio


Attività regolamentata

L’attività di assistente familiare a domicilio consiste nel prestare assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell’autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l’autonomia.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Alla Regione Piemonte1 o all’Ente pubblico o privato accreditato dalla Regione Piemonte per la realizzazione dei corsi professionali di assistente familiare. 


1La Regione Piemonte al fine di garantire il benessere, la qualità della vita e l’autonomia dei cittadini non autosufficienti promuove o sostiene con contributi corsi di formazione di assistente familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato. Tali corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati.

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento di un attestato rilasciato previa partecipazione ad un corso professionale di assistente familiare.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di assistente domiciliare è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 3, della Legge  Regionale 18 febbraio 2010, n. 10.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi alla Regione Piemonte o all’Ente pubblico o privato accreditato dalla Regione per la realizzazione dei corsi professionali di assistente familiare.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 6, comma 3, della Legge  Regionale 18 febbraio 2010, n. 10
N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Regione Piemonte o all’Ente pubblico o privato accreditato dalla Regione per la realizzazione dei corsi professionali di assistente familiare.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Regione Piemonte o Ente pubblico o privato accreditato dalla Regione per la realizzazione dei corsi professionali di assistente familiare.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di comprovare il legittimo esercizio dell’attività, allegare copia semplice dell’attestato professionale di assistente familiare.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice dellattestato professionale di assistente familiare
La domanda/denuncia Registro imprese/Rea è SOSPESA affinché la stessa possa essere successivamente allegata.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, l’Ufficio del Registro delle imprese di Torino procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, SEGNALANDO l’irregolarità riscontrata all’Ufficio della Regione Piemonte competente della formazione professionale.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’attestato di assistente familiare e deve coincidere con la data di effettivo inizio.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.
Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.
Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.
Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di assistente familiare è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione immobiliare.

Informazioni

Persone non autosufficienti
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 10 sono definite persone “non autosufficienti” le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell’autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto rilevante di altre persone. 
 

Prestazioni domiciliari
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 10 sono definite “prestazioni domiciliari”: 

  1. le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l’ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell’ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
     
  2. le prestazioni di lungo assistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l’autonomia funzionale o rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera A, quali:
    1. prestazioni professionali;
       
    2. prestazioni di assistenza familiare;
       
    3. servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
       
    4. affidamento diurno;
       
    5. telesoccorso;
       
    6. fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell’abitazione.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi