Animali esotici - Allevamento


Attività regolamentata

L’attività di allevamento di animali esotici1 consiste nel favorire la riproduzione degli stessi attraverso il possesso o la detenzione anche di una sola coppia riproduttrice per la procreazione di prole mantenuta, in condizioni stabili e continuative nel tempo, in apposite strutture, sia a fini commerciali sia a fini di scambio o di alienazione a qualsiasi titolo.

 

1 Ai sensi dell’articolo 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 per animali esotici si intendono le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica. Si veda anche, per una definizione più dettagliata l’articolo 1, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R, di attuazione della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6, che definisce animali esotici le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

  1. mammiferi: tutte le specie;
  2. uccelli: specie comprese nell’allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
  3. rettili: tutte le specie comprese nell’Allegato A del regolamento CE 338/97.

Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a) sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale Animali esotici.

Per sapere se una specie è esotica, è possibile:

  • consultare il sito regionale: www.izsto.it alla pagina del CRANES;
  • richiedere informazioni alla Commissione Regionale Esotici o al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività di allevamento).

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento di un’autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Comune competente per territorio (dove ha sede l’attività di allevamento).

 

1 L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività  rivolgersi alla Commissione Regionale Animali esotici e all’ASL Servizi veterinari.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti i soggetti di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi alla Commissione Regionale Animali esotici e all’ASL Servizi veterinari.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

La Commissione Regionale Animali esotici e all’ASL Servizi veterinari per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 7, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso “allevamento animali esotici”.

Ad esempio se un soggetto esercita l’attività di “allevamento di animali esotici”  dovrà denunciare l’attività nel seguente modo:

  • “allevamento di animali esotici” (descrizione completa)

e non

  • “allevamento di animali” (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata la descrizione dell’attività.
    Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l’attività. In tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell’autorizzazione sanitaria1 da parte del Sindaco del Comune dove ha sede  l’attività di allevamento.

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.

 

1 L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede l’attività di allevamento di animali esotici.

 

1 L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica/la descrizione dell'attività non è corretta

Manca l’autorizzazione sanitaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio

-  hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

Se invece,
- hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di: trasferimento sede- sospensione- ripresa- cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede il locale di allevamento di animali esotici.

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.

Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

 


 

1 L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), un’Autorizzazione sanitaria1 per ciascuna di esse.

 

1 L’autorizzazione sanitaria è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui ha sede il locale di vendita degli animali esotici, previo nulla - osta della Commissione regionale Animali esotici. L’autorizzazione sanitaria è successivamente inoltrata dal SUAP all’Asl per l’esercizio delle funzioni di vigilanza. Si veda a riguardo l’articolo 3, comma 6, del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R e la D.D. 17 dicembre 2013, n. 1066 Approvazione linee guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici.

 

Incompatibilità

L’attività di allevamento di animali esotici è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione1.

 

1 Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

 

Informazioni

Definizione di animali esotici

Per animali esotici si intendono le specie animali delle quali non esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale facenti parte della fauna selvatica esotica1.

Sono animali esotici le specie esotiche appartenenti alle seguenti classi:

  1. mammiferi: tutte le specie;
  2. uccelli: specie comprese nell’allegato A del regolamento CE 338/97; tutte le specie appartenenti al genere Ara spp; tutte le specie appartenenti ai rapaci;
  3. rettili: tutte le specie comprese nell’Allegato A del regolamento CE 338/97.

Gli animali esotici di cui al comma 1, lettera a) sono indicati in apposito elenco redatto e aggiornato dalla Commissione regionale Animali esotici2.

Per sapere se una specie è esotica, è possibile:

  • consultare il sito regionale: www.izsto.it alla pagina del CRANES;
  • richiedere informazioni alla Commissione Regionale Esotici o al Corpo Forestale dello Stato di competenza territoriale.

Autorizzazione sanitaria

La domanda di autorizzazione sanitaria per il commercio al dettaglio di animali esotici deve essere compilata utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalle Linee Guida per l’applicazione della normativa sulla detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e inoltrata al SUAP del Comune dove ha sede l’impianto.

Il SUAP trasmette la domanda alla Commissione regionale Animali esotici3 per il rilascio del preventivo nulla-osta entro centoventi giorni.

La Commissione Regionale rilascia il nulla osta, previa verifica delle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività. A tal fine potrà avvalersi dei competenti Servizi Veterinari delle ASL piemontesi.

La Commissione Regionale Animali esotici, espletate le dovute verifiche, trasmette il nulla osta al SUAP per la successiva trasmissione al Sindaco del Comune, che, sulla base della documentazione acquisita, rilascia l’autorizzazione all’impresa.

L’autorizzazione viene concessa a seguito del conseguimento di un attestato di idoneità, conseguito al termine di un corso di formazione promosso dalla Regione4.

L’autorizzazione è valida esclusivamente per l’allevamento od il commercio delle specie animali indicate nella domanda5.

Esclusioni

La Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6 si applica esclusivamente alle specie esotiche e non a quelle appartenenti alla fauna selvatica6, che invece sono disciplinate dalla Legge 157/92.

Divieti

E’ vietato utilizzare animali esotici in attività di pet therapy7.


1Articolo 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
2Articolo 1, comma 1, lett. a) del Regolamento regionale del 28 novembre 2012, n. 11/R, di attuazione della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
3La Commissione regionale Animali esotici è istituita presso l’assessorato regionale competente in materia di tutela della salute e sanità ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4Articolo 6, comma 2 e articolo 7, comma 3, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
5Articolo 6, comma 4, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.
6Ai sensi dell’articolo 2, della Legge 157/92 “Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”.
7Articolo 17, comma 2, della Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 6.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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