Animali da affezione - Allevamento


Attività regolamentata

L'attività di allevamento animali da affezione1 consiste nel far crescere e riprodurre animali da compagnia o altrimenti utili all'uomo.


1L'articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34 definisce gli animali da affezione "gli animali a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo".

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Ai SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l'attività di addestramento).

Come si avvia l'attività

A seguito del conseguimento di un'autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Comune competente per territorio (dove ha sede l'attività di allevamento).


1L'autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n.35-5274 dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche per i requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all' articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35 - 5274.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche per i requisiti di cui all’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche1.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa serve ai fini della presentazione domanda/denuncia di inizio attività alRegistro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede l’attività di allevamento1.


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica/la descrizione dell'attività non è corretta

Manca l’autorizzazione sanitaria

La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, ma indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.

In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per territorio, tutti i dati necessari a confermare o meno l’iscrizione dell’attività. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (l1, l2, S5, UL)

Descrizione dell'attività

La descrizione dell'attività denunciata al Registro imprese/REA deve essere completa, sintetica, chiara e deve sempre comprendere la tipologia del servizio che effettivamente si esercita: in questo caso "allevamento animali da affezione".

Ad esempio se un soggetto esercita l'attività di "allevamento di animali da affezione" dovrà denunciare l'attività nel seguente modo:

  • "allevamento di animali da affezione" (descrizione completa)

e non

  • "allevamento di animali vivi" o "allevamento di animali" (descrizione incompleta), in questo caso la domanda/denuncia Registrazione imprese/REA è SOSPESA affinchè possa essere precisata la descrizione dell'attività.


Se nel termine prescritto l'impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa è RIFIUTATA, integralmente o parzialmente ( a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l'ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l'attività. In tale caso, l'impresa/ società deve presentare una nuova domanda/denuncia al Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/ REA deve essere uguale o successiva alla data di rilascio dell'autorizzazione sanitaria1 da parte del Sindaco del Comune dove ha sede l'attività di allevamento.

N.B. L'inizio dell'attività al Registro imprese/ REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/ denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Cosa serve ai fini della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice dell’Autorizzazione sanitaria1 rilasciata dal Sindaco del Comune dove ha sede l’attività di allevamento.
Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.
Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.
Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.
 


1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (l1, l2, S5, UL), un Autorizzazione sanitaria1 per ciascuna di esse.

 


 

1L’autorizzazione sanitaria è rilasciata ai sensi della Delib. G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274  dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animali e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.

Incompatibilità

L'attività di allevamento di animali da affezione è incompatibile con l'attività di agente di affari in mediazione1.
 


1Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Definizione di animali da affezione

Per animali da affezione si intendono gli animali appartenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.1


Autorizzazione sanitaria

La domanda di autorizzazione sanitaria per l’attività di allevamento di animali da affezione deve essere presentata:

  1. al SUAP del Comune dove ha sede il locale di vendita di animali da affezione;
  2. Il Sindaco, su istruttoria dell’ASL competente per territorio - Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, rilascial’autorizzazione sanitaria.


L’autorizzazione è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, della Delib. G. R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274 e al possesso, da parte delle persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio dell’attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da affezione valutata sulla base del curriculum vitae.


Attività cinotecnica (vedere scheda attività)

Per attività cinotecnica2 si intende l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento3 delle razze canine.

L’attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

Ne consegue che laddove l’attività cinotecnica si configurasse come attività imprenditoriale agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, la stessa deve essere denunciata al Registro imprese/REA richiedendo contestualmente4 anche l’iscrizione nella sezione speciale del RI con la qualifica di impresa agricola.

Non sono comunque imprenditori agricoli gli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità5.
 


1Definizione tratta dall’articolo 1, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34.
2L’attività di cinotecninca è disciplinata dalla Legge 23 agosto 1993, n. 349.
3La Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 27 definisce all’articolo 2, comma 3, l’addestratore cinofilo il tecnico abilitato: a) ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell’impiego e della loro affidabilità; b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l’impiego specifico di ciascuna razza; c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all’ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.
4La domanda di iscrizione nella sezione speciale del RI con la qualifica di impresa agricola non è necessaria se l’impresa è già iscritta in questa sezione come impresa inattiva o se l’impresa risulta già iscritta nella sezione speciale perché già svolge un’attività agricola.
5D.M 28 gennaio 1994.

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:54

A chi rivolgersi