Agriturismo


Attività regolamentata

L’attività di agriturismo consiste nelle attività di ricezione ed ospitalità  da parte degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

  1. Al SUAP del Comune competente per territorio (dove ha sede l’agriturismo)
     
  2. All’ASL competente per territorio.

Come si avvia l'attività

Presentando la SCIA amministrativa(1) e la SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo, contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP competente.

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono allegate alla Comunicazione unica presentata telematicamente al Registro delle imprese, nella quale è contenuta anche la domanda/denuncia Registro imprese/REA di avvio dell’attività inviata allo stesso registro, che le trasmette immediatamente al SUAP competente il quale, a sua volta, le trasmette rispettivamente al Comune(2) dove ha sede l’agriturismo e all’ASL competente per territorio.
     
  • SCIA non contestuale alla Comunicazione unica: le due SCIA sono presentate, secondo le modalità prestabilite, direttamente al SUAP competente che le trasmette rispettivamente al  Comune(2) dove ha sede l’agriturismo e all’ASL competente per territorio e solo successivamente, è presentata domanda/denuncia di avvio dell’attività al Registro delle imprese/REA.
     

(1)La SCIA amministrativa deve essere compilata utilizzando la modulistica regionale reperibile all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/turismo/lavorare/index.htm 
(2)Il Comune, ai fini informativi, trasmette altresì copia della SCIA amministrativa alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
 

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 6, della  Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti morali rivolgersi al Comune dove ha sede l’agriturismo.

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti morali i soggetti di cui all’articolo 6, della  Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti morali rivolgersi al Comune dove ha sede l’agriturismo.

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

  1. Comune dove ha sede l’agriturismo
     
  2. ASL competente per territorio (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti).

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • originale informatico della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare:

  • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’agriturismo ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’agriturismo ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca solo la SCIA amministrativa
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA amministrativa. Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune competente per il procedimento di avvio dell’attività denunciata, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca solo la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti). Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia Registro imprese/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
In tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, il Registro delle imprese procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso l’ASL competente per il procedimento di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro.

Manca sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria
La domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere allegata copia semplice sia della SCIA amministrativa, sia della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti). Quando l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia RI/REA entro il termine indicato nell’invito, l’Ufficio del Registro delle imprese procede comunque all’iscrizione dell’attività denunciata, indicando in visura, di seguito all’attività iscritta, “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Infatti, in tale caso, subito dopo l’iscrizione dell’attività, L’Ufficio procede ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) al fine di acquisire, presso il Comune e l’ASL competenti per il procedimento di avvio dell’attività denunciata e di registrazione sanitaria, tutti i dati necessari per l’istruttoria della domanda/denuncia presentata. In questo modo l’Ufficio, nell’interesse dell’impresa, posticipa i dovuti controlli sul legittimo avvio dell’attività procedendovi successivamente all’iscrizione mentre, nell’interesse dei terzi che fanno affidamento sui contenuti del Registro delle imprese, evidenzia in visura che i controlli sono in corso di esecuzione.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro imprese provvede ad eliminare dalla visura l’indicazione “VERIFICHE AMMINISTRATIVE IN CORSO”.
Se invece, hanno esito negativo, l’attività iscritta è cancellata dal Registro imprese/REA, a seconda dei casi,  con provvedimento motivato del Conservatore o con decreto del Giudice del Registro

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale alla data della ricevutadella Comunicazione unica(1) e alla data di presentazione della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo(2), inoltre, la stessa deve coincidere con la data di effettivo inizio.
     
  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica:
    la data di inizio attività da dichiarare nella domanda/denuncia  Registro imprese/REA deve essere uguale o successiva alla data ultima di avvenuta presentazione (ricevimento) della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo, inoltre, la stessa  deve coincidere con la data di effettivo inizio.
    In tale caso, è possibile denunciare l’inizio attività al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia é soggetta a sanzione amministrativa.

(1)La data della ricevuta della Comunicazione unica corrisponde alla data di presentazione della Comunicazione unica medesima al Registro delle imprese (invio telematico).
(2)Laddove la comunicazione unica sia destinata anche al SUAP, la data della ricevuta della Comunicazione unica attesta l’avvenuta consegna della SCIA al SUAP medesimo. Si veda l’articolo 5 comma 3 del D.M. 10/11/2011 “Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 del decreto,la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l’avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo”.

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività:

  • SCIA contestuale alla Comunicazione unica

Al fine di eseguire l’adempimento amministrativo necessario per il legittimo avvio dell’attività, allegare:

  • originale informatico della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo, sottoscritta secondo le regole date dal Comune;
     
  • originale informatico della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo, sottoscritta secondo le regole date dall’ASL competente.

 

  • SCIA noncontestuale alla Comunicazione unica

Al fine  di accelerare l’iter del procedimento, allegare:

  • copia semplice della SCIA amministrativa presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’agriturismo ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico);
     
  • copia semplice della SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti) presentata al SUAP del Comune dove ha sede l’agriturismo e copia della ricevuta di avvenuta presentazione della stessa al SUAP (ricevuta di avvenuta consegna PEC o ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it oppure, avviso di ricevimento della raccomandata A/R, rapporto trasmissione fax o ricevuta di protocollo, solo  laddove siano consentite dal Comune dove ha sede l’agriturismo ulteriori modalità di presentazione della SCIA, alternative all’invio telematico).

 

Sospensione attività

Nessuna documentazione/SCIA.


Ripresa attività (a seguito di sospensione)

Nessuna documentazione/SCIA.


Cessazione attività

Nessuna documentazione/SCIA

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali deve presentare, quale allegato della domanda/denuncia Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL), una SCIA amministrativa e una SCIA sanitaria (la SCIA sanitaria deve essere sempre presentata in caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande con o senza esercizio congiunto dell’attività ricettiva, mentre non deve essere presentata quando viene svolta esclusivamente l’attività ricettiva senza l’attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti), contestuale o non contestuale, per ciascuna di esse.

Incompatibilità

L’attività di agriturismo è incompatibile con l’attività di agente di affari in mediazione(1).


(1) Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della Legge 3 febbraio 1989, n. 39: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) ….omissis; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”.

Informazioni

Legittimo avvio dell’attività
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando, al SUAP competente, sia la SCIA amministrativa sia la SCIA sanitaria con le quali rispettivamente dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa e di essere in regola anche dal punto di vista sanitario rispetto a quanto richiesto al riguardo ad ogni operatore del settore alimentare se congiuntamente all’attività ricettiva viene svolta attività  di somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti. Questo consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione di entrambe le SCIA al SUAP stesso; l’attività può essere avviata il giorno stesso della presentazione di entrambe le SCIA (sempre, in caso di SCIA contestuale alla Comunicazione unica), dal giorno della presentazione dell’ultima delle due o in un giorno successivo alla presentazione della medesima (in caso di presentazione della SCIA non contestuale alla Comunicazione), ma mai prima della loro presentazione al SUAP. Di conseguenza, l’impresa non può mai dichiarare nella modulistica RI/REA una data di inizio attività precedente a quella dell’invio delle SCIA medesime.


Accertamento dei requisiti e presupposti di legge da parte dell’Amministrazione competente
Il Comune e l’ASL hanno 60 giorni di tempo dal ricevimento, rispettivamente,  della SCIA amministrativa e della SCIA sanitaria per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dalle amministrazioni in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Trascorso il termine di 60 giorni, previsto per l’accertamento dei presupposti e requisiti di legge, il Comune e l’ASL adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti – salvo l’esercizio di autotutela – solo in presenza di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.


Regolamento (CE) n. 852/2004 e registrazione sanitaria delle imprese alimentari
Soggetti obbligati:
Ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo di notificare, ai fini della registrazione, ogni stabilimento alimentare (dove per stabilimento si intende ogni singola unità dell’impresa alimentare) posto sotto il proprio controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti (compresa la vendita/somministrazione), per consentire all’autorità competente di conoscere localizzazione e tipologia di attività.
SCIA sanitaria:
La notifica di inizio attività, ai fini della registrazione, ai sensi dell’articolo 6 del  Regolamento (CE)  852/2004 ricade nell’istituto giuridico della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
Modalità di trasmissione della SCIA sanitaria:
Gli operatori del settore alimentare trasmettono la SCIA sanitaria al SUAP del Comune competente per territorio che, valutata la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati, provvede a trasmetterla per la registrazione:

  1. all’ASL nella quale si trova la sede operativa dello stabilimento per le attività svolte in sede fissa;
  2. all’ASL dove ha sede legale l’impresa (sede della società o residenza del titolare della ditta individuale) per le attività prive di stabilimento. 


Imprese che possono svolgere l’attività di agriturismo
Solo gli imprenditori agricoli, singoli o associati(1), possono svolgere l’attività agrituristica, pertanto tale attività può essere esercitata solo da imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135(2) del codice civile, nella forma di:

  • impresa individuale;
  • società di capitali, società di persone;
  • società cooperative agricole;
  • società cooperative, consorzi e le altre società costituite tra imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività agrituristiche.


Ne consegue che l’attività di agriturismo può essere denunciata solo contestualmente o successivamente alla domanda di iscrizione dell’ impresa con la qualifica di impresa agricola nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Attività agrituristiche

Rientrano tra le attività agrituristiche:

  1. dare ospitalità in alloggi agrituristici(3) e in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, nonché somministrare(4) alle persone ospitate cibi e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico;
     
  2. somministrare per la consumazione sul posto, anche a persone non ospitate nell’azienda, pasti e bevande (comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico), costituiti prevalentemente da prodotti propri(5), per un massimo di sessanta persone comprese quelle ospitate; tale limite può essere superato per le scolaresche in visita all’azienda;
     
  3. organizzare attività ricreative, sportive, e culturali nell’ambito dell’azienda disgiuntamente o congiuntamente alle attività di cui alle lettere a) e b), che siano connesse e integrate con le attività e le caratteristiche dell’azienda agricola e dell’ambiente rurale.


Rientrano fra le attività agrituristiche anche l’organizzazione di attività didattiche, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino(6).


Attività di agriturismo: attività agricola per connessione

L’attività di agriturismo è definita espressamente dalla legge(7) come attività connessa all’agricoltura(8).
L’attività di agriturismo si definisce attività agricola per connessione se sussistono le seguenti condizioni:

  • connessione soggettiva: l’attività di agriturismo deve essere esercitata dal medesimo imprenditore agricolo, singolo (impresa individuale o societaria) o associato, che esercita la coltivazione del fondo o la silvicoltura o l’allevamento di animali;
  • connessione oggettiva: l’attività di agriturismo deve avere per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.


Principalità dell’attività agricola
L’attività agricola dell’imprenditore, singolo o associato, deve rimanere principale rispetto all’attività agrituristica. La Regione Piemonte, al fine di valutare tale condizione, ha disposto(9) il criterio del “tempo lavoro dedicato”, ovvero il tempo di lavoro dedicato alla normale attività agricola dall’imprenditore deve essere sempre superiore a quello dedicato all’attività agrituristica.

Locali che possono essere utilizzati per l’attività agrituristica
Possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività di agriturismo locali siti in fabbricati rurali, siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicati nel fondo, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.
Non possono essere utilizzate nuove costruzioni.


Variazioni
Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità  è comunicata entro e non oltre i dieci giornisuccessivi al suo verificarsi, al Comune competente per territorio(10).
Si considerano variazioni, secondo la modulistica regionale:

  • la variazione dell’attività;
  • il sub ingresso;
  • la sospensione temporanea dell’attività(11);
  • ripresa dell’attività, a seguito di sospensione temporanea;
  • cessazione dell’attività.


Tali variazioni devono essere denunciate al Registro imprese/REA entro il termine di trenta giorni dalla data dieffettivo inizio delle stesse, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
N.B. alla relativa domanda/denuncia non è necessario allegare copia della comunicazione al Comune competente della variazione intervenuta.
 


(1)Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 228, si considerano imprenditori agricoli associati le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
(2)Si veda articolo 2135, commi 1 e 2, del codice civile: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.
(3)Ai sensi dell’articolo 3, della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38, sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli. I locali devono far parte della struttura dell’azienda agricola ed essere siti nell’ambito domestico dell’imprenditore o comunque nel fondo dello stesso, in modo da consentire un rapporto costante di ospitalità. La capacità ricettiva di un’azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore a venticinque posti letto.

(4)Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38, “Negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri  dell’azienda agricola purché prevalentemente di produzione tipica piemontese”.

(5)Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38, “..sono considerati propri i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell’azienda agricola, quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche tramite lavorazioni esterne, nonché quelli provenienti da cooperative e consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale o regionale di cui l’azienda fa parte”.

(6)Attività così come previste dall’articolo 3, D.lgs 18 maggio 2001, n. 228.

(7)Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38, “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230 bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali”.

(8)Il comma 3, dell’articolo 2135 del codice civile, così definisce le attività connesse: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

(9)Si veda articolo 2, comma 5, della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38.

(10)Si veda l’articolo 6, comma 5, della Legge Regionale 23 marzo 1995, n. 38.
(11)Il titolare di un agriturismo che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell’attività deve darne preventivo, o se ciò non è possibile, contestuale avviso al comune. Il periodo di sospensione temporanea dell’attività non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili dal Comune per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l’attività si intende definitivamente cessata” dal sito della Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/turismo/strutture-ricettive/alberghi.html
 

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:56

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