Agente di pagamento per istituti di moneta elettronica o di pagamento italiani


Attività regolamentata

L’attività di agente in servizi di pagamento consiste nel promuovere e concludere esclusivamente contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento(come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11), su mandato diretto di intermediari finanziari, Istituti di pagamento (IP),  Istituti di moneta elettronica (IMEL) italiani.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Come si avvia l'attività

A seguito di iscrizione1 nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), avendo sottoscritto un contratto di mandato o una lettera di incarico con un Istituto di moneta elettronica (IMEL) o Istituto di pagamento (IP) italiani.


1 I soggetti iscritti nella sezione speciale degli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e 4 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 256.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 3 del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 256.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Cariche o qualifiche tecniche/professionali obbligatorie

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione competente all'accertamento dei requisiti

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attività al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento, allegare copia semplice della documentazione comprovante l’Iscrizione1 nella sezione specialedell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1 I soggetti iscritti nella sezione speciale degli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

Cosa succede quando alla domanda/denuncia ri/rea non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione1 nella sezione specialedell’elenco degli agenti in attività finanziariatenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) e non sono stati indicati nel riquadro Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL neanchegli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione2 nella sezione specialedell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ma sono stati indicati nel riquadro Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.
L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria.
Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.
Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

Manca nella descrizione dell’attività la tipologia di  intermediazione  finanziaria
La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “agente in attività finanziaria”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.).

Pertanto, nel caso venga indicata nella descrizione dell’attività l’espressione generica  “intermediario finanziario”, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata l’esatta tipologia di intermediario finanziario.
Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa é RIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l’attività, in tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.
 


1 I soggetti iscritti nella sezione speciale degli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 I soggetti iscritti nella sezione speciale degli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5,UL)

Descrizione dell’attività

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “Agente in attività finanziaria che presta esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica italiani”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.).

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Readeve essere uguale o successiva alla data di iscrizione1 nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 


1 I soggetti iscritti nella sezione speciale degli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al RI/REA di trasferimento sede - sospensione/cessazione attività

Trasferimento sede dell’attività
nessuna documentazione.
 

Sospensione dell’attività
nessuna documentazione.
 

Ripresa dell’attività
nessuna documentazione.
 

Cessazione dell’attività
nessuna documentazione.

 

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere, oltre all’attività di agenzia, altre attività commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all’operatività nel settore dei pagamenti1.
 


1 Articolo 2, comma 2, del Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012, n. 256

 

Informazioni

Contratto di agenzia

Ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia, una parte (detta “agente”) assume, verso retribuzione, l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (detta “preponente” o “mandante”) la conclusione di contratti in una zona determinata.

  • l’agente è colui che riceve l’incarico di promuovere dei contratti;
     
  • il preponente/mandante è colui che conferisce e che conclude il contratto promosso dall’agente.

 

Mandato o lettera di incarico

Per costituire il rapporto di agenzia non sono previste forme particolari, tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (“ai fini della sostanza” ovvero “esistenza”), la forma scritta è richiesta ai fini della prova della sua costituzione ossia ad probationem. In assenza di una forma predeterminata per legge, nella prassi commerciale l’incarico di agente viene conferito o mediante la stipulazione di un mandato oppure attraverso una lettera di incarico.

Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto sia dal mandante che dall’agente.

La lettera di incarico, invece, dovrà essere sottoscritta solo dal preponente/mandante e ad essa dovrà far seguito la conseguente lettera di accettazione dell’agente; in questo caso il contratto viene concluso attraverso un vero e proprio scambio di corrispondenza tra le parti.

 

Mandato di più intermediari

Gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento possono svolgere la propria attività anche su mandato di più intermediari.

 

Iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM

Gli agenti che svolgono la propria attività per conto di Istituti di moneta elettronica (IMEL) o istituti di pagamento (IP) italiani, autorizzati dalla Banca d’Italia, sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM.

L’iscrizione è dovuta anche se si svolge l’attività per un solo  IP/IMEL1.

 

Polizza assicurativa

L’agente nei servizi di pagamento non ha l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività2.
 


1 Avviso dell’OAM reperibile dal seguente sito http://www.organismo-am.it
2 Si veda a riguardo le faq sugli agenti nei servizi di pagamento sul seguente sito http://www.organismo-am.it

 

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

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