Agente in attività finanziaria


Attività regolamentata

L’attività di agente in attività finanziaria consiste nel promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, o relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, Istituti di pagamento (IP), Istituti di moneta elettronica (IMP), banche o Poste Italiane.
Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività su indicata, nonché attività connesse o strumentali.

Riferimenti normativi

A chi rivolgersi per ogni informazione sull'attività

Come si avvia l'attività

A seguito di iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori), avendo sottoscritto un contratto di mandato o una lettera di incarico, stipulato una polizza assicurativa e  versato la tassa di concessione governativa.


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione, a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

Requisiti per l'esercizio dell'attività

L’esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.

N.B. Per maggiori informazioni sui requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Soggetti che devono possedere i requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività

Devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività i soggetti di cui all’articolo 128-quinquies, del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 e di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18 del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.

N.B. Per maggiori informazioni sui soggetti che devono possedere i requisiti per l’esercizio dell’attività rivolgersi all’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).

Cariche o qualifiche

Non previste.

Ente/Pubblica Amministrazione

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia di inizio attivita' al Registro imprese/Rea (I1, I2, S5, UL)

Al fine di accelerare l’iter del procedimento allegare, copia semplice della documentazione comprovante l’Iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) oppure dichiarare gli estremi2 della stessa nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” dei Modelli I1, I2, S5 o UL.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/
2 Ai sensi della Circolare del Ministero dello Sviluppo economico, del 27 febbraio 2014, n. 3668/C sulla compilazione della modulistica Registro imprese/REA, nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” “vanno compilati i campi interessati riportando l’Ente o l’Autorità che ha rilasciato l’iscrizione, scegliendolo tra quelli indicati nella “TABELLA ALBI” (ALB), la denominazione dell’albo o ruolo o attività scegliendola tra quelle indicate nella “TABELLA ALBI E RUOLI” (RAL), la data, il numero del provvedimento quando previsto, e la sigla della provincia dell’Ente o Autorità che lo ha rilasciato”.

 

Cosa succede quando alla domanda/denuncia RI/REA non è allegata la documentazione e/o la specifica modulistica richiesta

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) e non sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL neanchegli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di verificare l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

 

Manca la copia semplice della documentazione comprovante l’iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori) ma sono stati indicati nel riquadro “Iscrizioni in Albi, Ruoli, Elenchi, Registri ed Iscrizioni abilitanti” del Modello I1, I2, S5 o UL gli estremi della stessa.

L’ufficio del Registro delle imprese procede SUBITO ai dovuti ACCERTAMENTI D’UFFICIO (art. 18 Legge n. 241/90) tramite consultazione diretta del sito https://www.organismo-am.it/elenchi al fine di acquisire l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria.

Se gli accertamenti eseguiti d’ufficio hanno esito positivo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede ad iscrivere l’attività denunciata.

Se invece, hanno esito negativo, l’ufficio del Registro delle imprese provvede a notificare via PEC un preavviso di rigetto con il quale preannuncia al destinatario dello stesso che, per le motivazioni indicate sommariamente nel preavviso, la domanda/denuncia sarà rifiutata (totalmente o parzialmente) con provvedimento motivato del Conservatore, una volta decorsi dieci giorni dalla notifica del preavviso stesso. Entro questo termine, il soggetto al quale è stato notificato il preavviso di rigetto può far pervenire all’Ufficio del Registro delle imprese eventuali osservazioni che l’Ufficio valuterà prima di provvedere al rifiuto della domanda/denuncia. Le osservazioni devono essere presentate allegando il file che le contiene alla domanda/denuncia sospesa.

 

Manca nella descrizione dell’attività la tipologia di  intermediazione  finanziaria

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “agente in attività finanziaria”.

Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc.).

Pertanto, nel caso venga indicata nella descrizione dell’attività l’espressione generica  “intermediario finanziario”, la domanda/denuncia Registro imprese/REA è SOSPESA affinché possa essere precisata l’esatta tipologia di intermediario finanziario.

Se nel termine prescritto l’impresa non regolarizza la domanda/denuncia, la stessa éRIFIUTATA,  integralmente o parzialmente (a seconda dei casi), con provvedimento motivato del Conservatore in quanto, l’ufficio non è in grado di individuare la normativa cui è soggetta l’attività, in tale caso, l’impresa/società deve presentare una nuova domanda/denuncia Registro imprese/REA con la descrizione completa della tipologia.


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Descrizione dell'attività nella modulistica RI/REA (I1, I2, S5, UL)

La descrizione dell’attività per essere completa deve sempre comprendere la tipologia dell’attività che si esercita: in questo caso “agente in attività finanziaria”.
Non è ammesso descrivere l’attività con l’espressione generica di “intermediario finanziario” o semplicemente indicando “agente” perché tale espressione comprende diverse tipologie di intermediari finanziari, ad esempio, l’agente in attività finanziaria, l’agente in servizi di pagamento, il mediatore creditizio, ecc...

Data di inizio attività da indicare nella domanda/denuncia di inizio attività presentata al Registro imprese/REA (I1, I2, S5, UL)

La data di inizio attività dichiarata nella modulistica Registro imprese/Rea deve essere uguale o successiva alla data di iscrizione1 nell’elenco degli agenti in attività finanziaria, tenuto dall’OAM (Organismo degli Agenti e dei Mediatori).
N.B. L’inizio dell’attività al Registro imprese/REA deve essere denunciato entro il termine di trenta giorni dalla data di effettivo inizio della stessa, trascorso il quale la domanda/denuncia è soggetta a sanzione amministrativa.
 


1 I soggetti iscritti negli Elenchi OAM degli Agenti in attività finanziaria SONO AUTORIZZATI a svolgere l’attività per la quale è stata richiesta l'iscrizione a decorrere dalla data in cui gli stessi risultano essere OPERATIVI. Si veda a riguardo l’AVVISO RELATIVO AI SOGGETTI ISCRITTI NEGLI ELENCHI OAM COME "NON OPERATIVI" sul sito https://www.organismo-am.it/

 

Cosa serve ai fini della presentazione della domanda/denuncia al Registro imprese/REA di - trasferimento sede - sospensione - ripresa - cessazione dell'attività

Trasferimento sede dell’attività
Nessuna documentazione.
 

Sospensione dell’attività
Nessuna documentazione.
 

Ripresa dell’attività
Nessuna documentazione.


Cessazione dell’attività
Nessuna documentazione.

Esercizio dell'attività presso più sedi o unità locali

Nessuna documentazione.

Incompatibilità

L’attività di agente in attività finanziaria è incompatibile1 con:

  • l’attività di mediazione creditizia (è vietata la contestuale iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi);
  • l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione;
  • l’attività di consulente finanziario;
  • l’attività di società di consulenza finanziaria;
  • l’attività di cambiavalute.

L’attività di agente in attività finanziaria è compatibile2 con:

  • l’attività di agenzia di assicurazione;
  • l’attività di promotore finanziario.
     

1 Articolo 17, comma 4-ter, D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.
2 Articolo 17, comma 4-bis, D.lgs 13 agosto 2010, n. 141.

 

Informazioni

Contratto di agenzia

Ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile, con il contratto di agenzia, una parte (detta “agente”) assume, verso retribuzione, l’incarico stabile di promuovere, per conto dell’altra (detta “preponente” o “mandante”) la conclusione di contratti in una zona determinata.

  • l’agente è colui che riceve l’incarico di promuovere dei contratti;
     
  • il preponente/mandante è colui che conferisce e che conclude il contratto promosso dall’agente.


Mandato o lettera di incarico

Per costituire il rapporto di agenzia non sono previste forme particolari, tuttavia, nonostante la forma scritta non sia richiesta ad substantiam (“ai fini della sostanza” ovvero “esistenza”), la forma scritta è richiesta ai fini della prova della sua costituzione ossia ad probationem. In assenza di una forma predeterminata per legge, nella prassi commerciale l’incarico di agente viene conferito o mediante la stipulazione di un mandato oppure attraverso una lettera di incarico.
Il mandato è un contratto, pertanto deve essere sottoscritto sia dal mandante che dall’agente.

La lettera di incarico, invece, dovrà essere sottoscritta solo dal preponente/mandante e ad essa dovrà far seguito la conseguente lettera di accettazione dell’agente; in questo caso il contratto viene concluso attraverso un vero e proprio scambio di corrispondenza tra le parti.

Mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo
Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

Polizza di assicurazione
Ai sensi dell’ articolo 128-quinquies comma 1-bis del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 l’efficacia dell’iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria  è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.

Attività di servizi di pagamento

L’agente in attività finanziaria oltre a promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, può prestare anche servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica.


Forma giuridica

L’attività di agente in attività finanziaria può essere svolta sia sotto forma di ditta individuale, sia sotto forma di società.

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Ultima modifica
Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

Aggiornato il: Martedì, Gennaio 16, 2018 - 11:55

A chi rivolgersi