5.1 - Il contratto di società


Con il contratto di società (art. 2247 c.c.) «due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

È un contratto con «comunione di scopo»: in esso cioè – al contrario dei contratti di scambio in cui il venditore e il compratore perseguono scopi diversi – tutti i contraenti perseguono un obiettivo comune.

Lo scopo ultimo della società è il conseguimento di un utile, mentre lo scopo immediato – detto «oggetto sociale» – rappresenta in particolare l’attività economica che si intende esercitare (es. produzione di profilati metallici, commercio all’ingrosso di alimentari, ecc.). L’indicazione dell’oggetto sociale nel contratto è richiesta obbligatoriamente per tutti i tipi di società.

Con la partecipazione alla società ogni contraente acquista la posizione di socio, ossia il diritto di partecipare «per quote» ai risultati dell’attività sociale.

La posizione di socio permette in particolare di:
• ricevere dalla società una parte degli utili realizzati mediante l’esercizio dell’attività economica;
• partecipare all’amministrazione della società;
• ricevere una quota del patrimonio realizzato all’eventuale scioglimento della società.

Se non stabilito diversamente, il potere di amministrazione, cioè la facoltà di gestione della società, implica quello di rappresentanza, cioè la facoltà di compiere atti giuridici validi verso terzi in nome e per conto della società (art. 2266 c.c.).

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29/10/2015 - 10:51

Aggiornato il: 29/10/2015 - 10:51